Il TAR Emilia Romagna, sez. Parma ha respinto i ricorsi contro il diniego dell’amministrazione comunale di aprire una nuova sala Bingo, ribadendo la piena legittimità degli strumenti urbanistici adottati dal comune di Reggio Emilia, volti a stabilire adeguati standard (in particolare per le aree per il parcheggio, la viabilità e l’inquinamento acustico) ed escludere le attività di impatto sociale in aree prive di idonei standard, con conseguente localizzazione in ambiti specializzati. In assenza di parametri stabiliti a livello nazionale (come ad esempio quelli previsti dal c.d. decreto legge Balduzzi – decreto legge n. 158 del 2012) il potere di limitare la distribuzione sul territorio delle sale da gioco può essere ricondotto – in base alla giurisprudenza della Corte Costituzionale e del Consiglio di Stato – alla potestà degli enti locali in materia di pianificazione e governo del territorio: anche la legge dell’Emilia Romagna (in base alla quale le previsioni urbanistico-territoriali in ordine alla localizzazione delle sale da gioco devono essere adottate “nel rispetto delle pianificazioni” statali) “non attribuisce a queste ultime il valore di presupposto necessario, ma richiede soltanto che le previsioni dettate nell’esercizio del potere di pianificazione comunale non si pongano in contrasto con le previsioni stabilite a livello nazionale”.
Il Comune con la localizzazione delle attività ludico ricreative di impatto in aree specializzate con determinati standard urbanistici ha anticipato le previsioni di cui all’art. 6, comma 2, della l.r. Emilia Romagna 5/2013 (“Norme per il contrasto, la prevenzione, la riduzione del rischio della dipendenza dal gioco d’azzardo patologico, nonché delle problematiche e delle patologie correlate”), ove ha stabilito che “Al fine di perseguire le finalità di cui all’articolo 1 della presente legge e gli obiettivi di cui all’articolo 2 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 20 (Disciplina generale sulla tutela e l’uso del territorio), i Comuni possono dettare, nel rispetto delle pianificazioni di cui all’articolo 7, comma 10, del decreto legge n. 158 del 2012, convertito dalla legge n. 189 del 2012, previsioni urbanistico-territoriali in ordine alla localizzazione delle sale da gioco.”. Il giudice delle leggi a tale riguardo ha chiarito che l’art. 7, comma 10, del d.l. 158/2012, ha ad oggetto la tutela della salute (sotto forma di prevenzione delle ludopatie) e non l’ordine pubblico, quindi rientra nella potestà legislativa concorrente di cui all’art. 117, terzo comma, Cost. (v. C. Cost. 300/2011).
L’art. 6 della l.r. Emilia Romagna 5/2013 consente ai Comuni di dettare criteri per la localizzazione delle sale gioco e, non essendo stati ancora definiti il decreto interministeriale e le conseguenti pianificazioni statali, esiste il potere comunale di disciplinare la materia, tanto più che l’art. 7 prevede la rilocalizzazione dei punti della rete di raccolta, così presupponendo la legittimità delle pianificazioni locali previgenti (cfr. CdS III 579/2016).
In un altro arresto la Corte Costituzionale ha sottolineato che il “potere di limitare la distribuzione sul territorio delle sale da gioco attraverso l’imposizione di distanze minime rispetto ai cosiddetti luoghi sensibili, potrebbe altresì essere ricondotto alla potestà degli enti locali in materia di pianificazione e governo del territorio, rispetto alla quale la Costituzione e la legge ordinaria conferiscono al Comune le relative funzioni” (sent. n. 220/2014), richiamando, a supporto di tale tesi, l’orientamento del Consiglio di Stato, condiviso dal Collegio, secondo il quale l’esercizio del potere di pianificazione non può essere inteso solo come un coordinamento delle potenzialità edificatorie connesse al diritto di proprietà, ma deve essere ricostruito come intervento degli enti esponenziali sul proprio territorio, in funzione dello sviluppo complessivo ed armonico del medesimo, che tenga conto sia delle potenzialità edificatorie dei suoli, sia di valori ambientali e paesaggistici, sia di esigenze di tutela della salute e quindi della vita salubre degli abitanti (cfr. Cons. Stato, IV, n. 2710/2012). Ne consegue che la mancata fissazione di “parametri di distanza da luoghi sensibili validi per l’intero territorio nazionale”, alla data in cui il Comune di Reggio Emilia ha disciplinato l’uso specifico per le sale da gioco del tipo bingo e VLT, non impedisce l’esercizio dei concorrenti poteri, rivolti alle medesime finalità, delle Regioni e degli Enti locali.
A nulla rileva l’insistenza della società ricorrente sulle competenze statali in materia di giochi e la correlativa incompetenza comunale in materia di localizzazione di dette attività, ciò nonostante il TAR ha ribadito che le delibere impugnate non attengono alla disciplina del gioco, distinguendo il gioco lecito da quello illecito, né incidono sulla installazione dei giochi leciti, ma si limitano a localizzare quelle attività ludico ricreative che per il loro impatto socio-sanitario e urbanistico, sulla viabilità e l’inquinamento acustico, rientrano pienamente nel governo del territorio come inteso dalla giurisprudenza amministrativa, nel rispetto delle competenze riconosciute agli enti locali anche nella localizzazione delle sale giochi (cfr. CdS III 579/2016, ma v. anche CdS V 4593/2015).