Formazione degli atti amministrativi informatici – Non è richiesta la sottoscrizione autografa dell’Ordinanza-Ingiunzione emessa dal Prefetto quale atto riproduttivo di sanzione amministrativa per violazioni al Codice della Strada – Cass. Civ., Sez. II, n. 32429 del 3 novembre 2022.

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Ogni operatore di Polizia Municipale addetto all’Ufficio Contravvenzioni, nell’assolvere alle funzioni istruttorie in materia di opposizione alle sanzioni amministrative per violazioni alle norme del Codice della Strada, si è trovato a dover controdedurre ad un motivo di opposizione, soventemente inserito nei ricorsi, relativo ad una ipotizzata “mancanza di sottoscrizione dell’atto”, per i verbali predisposti tramite sistemi informativi automatizzati, dove la firma autografe viene ad essere sostituita dalla indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile.

Il sorgere ed il diffondersi di detto motivo di opposizione, ha trovato il suo presupposto nella confusione venutasi a creare sulla esatta applicazione della normativa speciale contenuta nel D.Lgs. n. 39/1993, all’art. 3, e la diversa disciplina dettata dal Codice dell’Amministrazione Digitale circa le copie analogiche di documenti informatici, di cui all’art. 23 del D.Lgs. n. 82/2005.

Orbene, proprio in relazione alla redazione degli atti amministrativi in versione informatica la Corte di Cassazione aveva già avuto modo di chiarire (cfr. Cass. n. 24999/2016 e Cass. n. 9815/2015) che, in tema di sanzioni amministrative per violazioni del Codice della Strada, ove il verbale di contestazione sia redatto con sistema meccanizzato o di elaborazione dati, la sua notifica al trasgressore avviene, ex art. 385, comma 3 del D.P.R. n. 495 del 1992, mediante modulo prestampato recante unicamente l’intestazione dell’Ufficio o Comando dell’organo accertatore, che è parificato ex lege al secondo originale o alla copia autentica del verbale medesimo, con conseguente irrilevanza della mancata attestazione di conformità dell’atto notificato al documento informatico. Precisando, altresì, che nel caso di infrazione stradale rilevata a distanza, oltre al dato che il verbale di accertamento redatto con sistemi meccanizzati per fini di notifica non richiede la sottoscrizione autografa dell’accertatore, che può essere sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo del responsabile dell’atto, non occorre neanche la formazione di un originale cartaceo firmato a mano e destinato a rimanere agli atti dell’ufficio.

Invero nella realtà, nonostante la pronuncia chiarificatrice della Corte, il precitato motivo di opposizione ha continuato a trovare applicazione, almeno nella ipotesi dell’art. 204 del Codice della Strada (Provvedimenti del Prefetto) dove il verbale di contestazione impugnato, qualora ritenuto fondato, viene ad essere assorbito e sostituito da un provvedimento nuovo, diverso dell’originaria sanzione, ovvero dalla motivata Ordinanza-Ingiunzione di pagamento emessa dal Prefetto.

Detta situazione, ha posto in difficoltà gli organi accertatori ed in particolar modo gli addetti alla gestione del contenzioso in sede giudiziale soprattutto perché, nelle ipotesi di opposizione avverso l’Ordinanza-Ingiunzione proposta innanzi al Giudice di Pace, la legittimazione passiva, ex art. 7 del D.L. n. 115 del 2011, spetta all’Ente comunale a cui appartiene l’organo accertatore che, però, si trova a dover sostenere in sede giudiziaria la legittimità non dell’originario verbale di accertamento – predisposto con sistema informativo automatizzato recante l’indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile del Comando e/o del Servizio di Polizia Municipale – ma dell’atto prefettizio la cui formazione provvedimentale esula dalle competenze e dai poteri dell’Ufficio Contravvenzioni, con tutte le conseguenze del caso.

Di qui la necessità, per gli atti amministrativi composti con sistemi informatizzati, del nuovo intervento della Corte di Cassazione, n. 32429 del 3 novembre 2022, che proprio in riferimento alla formazione dell’Ordinanza-Ingiunzione ha definitamente statuito come il principio espresso per i verbali di accertamento stilati con sistemi meccanizzati – che non richiedono la sottoscrizione autografa dell’accertatore, potendo essere sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo del responsabile dell’atto, senza che occorra la formazione di un originale cartaceo firmato – è estensibile all’ingiunzione di pagamento che, essendo stata preceduta dall’emissione e notificazione dei verbali di contestazione (divenuti titoli esecutivi), assume la valenza di mero atto riproduttivo, destinato a dispiegare efficacia solo sul piano della riscossione della pretesa creditoria. Tale posizione è avvalorata dall’univoco orientamento della Corte, in base al quale, in materia di formazione degli atti amministrativi informatici, le disposizioni del D.Lgs. n. 39 del 1993, art. 3, sono applicabili a tutti i provvedimenti nei quali sia configurabile una formazione con tecniche informatiche automatizzate, ossia quando il tenore del provvedimento dipende da precisi presupposti di fatto e non sussistono le condizioni per l’esercizio di un potere discrezionale, con la conseguenza che – si sottolinea in modo risolutivo – la sostituzione della firma autografa con la mera indicazione del nominativo del responsabile deve ritenersi ammessa tanto per i provvedimenti della fase esattiva, che per quelli inerenti la fase impositiva (cfr. Cass. n. 12302/2017).

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8 Commenti

  1. Come sempre molto chiaro ed esaustivo negli argomenti esposti. Complimenti per la Sua professionalità.

    Cordialità.

    Dott. Marco Capezzuto

  2. Carissimo Pietro,
    I miei più sinceri complimenti per l’impegno e la professionalità che riponi in tutto ciò che fai!
    Con immensa stima e ammirazione.

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