Medico di continuità assistenziale e omissione di atti d’ufficio.

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Medico di continuità assistenziale e omissione di atti d’ufficio.

La Corte di Cassazione, Sezione VI Penale, con la Sentenza del 25 novembre 2022 n. 45057, ha confermato (dichiarando inammissibile il ricorso) che sussiste la responsabilità omissiva, ex art 328 cp, del medico che -in servizio di guardia medica (continuità assistenziale)- si era rifiutato di recarsi presso il domicilio di una paziente di età avanzata, impossibilitata a muoversi e di cui il figlio, nella telefonata al 118, aveva denunciato gravi difficoltà respiratorie.

Secondo le argomentazioni della Suprema Corte, sebbene sia vero che la visita domiciliare rappresenta solo una delle possibili opzioni attraverso le quali il medico di continuità assistenziale può adempiere al suo dovere, bene potendo egli limitarsi ad un consulto telefonico, nel caso di specie nessuna delle opzioni possibili è stata praticata, avendo il medico in questione (secondo quanto si legge dalla sentenza) semplicemente consigliato di chiedere l’intervento di un’ambulanza ovvero di rivolgersi il giorno dopo al medico di base.

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