Interessante è il pronunciamento del Tribunale di Genova (Sez. II, 04/05/2004) in tema di distinzione tra il comma 12 ed il comma 14 dell’articolo 100 del codice della strada che, costituiscono una complessa antinomia testuale per chi si trovi innanzi ad un caso di targa alterata o falsificata (quella riportata qui accanto non attiene al caso giudiziario in esame, ma è per gioco).
i giudici genovesi sostengono che l’utilizzazione della targa originale, falsificata o manomessa o alterata, rientra nell’ambito dell’articolo 100, comma 14, del codice della strada, il quale punisce (con rinvio al codice penale) chiunque falsifichi, manometta o alteri targhe automobilistiche ovvero usi targhe manomesse, falsificate o alterate e non già nell’ambito del comma 12 del citato articolo il quale punisce chiunque circoli con targa non propria o contraffatta.
Quest’ultima disposizione concerne, sempre secondo i giudici liguri, l’utilizzazione di targa originale, non propria, ovvero di targa creata “ex novo”, atteso che i termini alterazione, falsificazione e manomissione stanno a significare la modificazione di qualcosa già esistente e vera, mentre la contraffazione consiste nella creazione di un nuovo oggetto.
Questa interpretazione, invero abbastanza originale, pone, quindi, la discriminazione tra sanzione penale e sanzione amministrativa nella vicenda della preesistenza di una targa che risulti alterata, mentre depenalizzata resterebbe la creazione “ex novo” di una targa falsa.
Pino Napolitano
P.A.sSiamo