Nessuna responsabilità risarcitoria né obbligazione solidale a carico di chi concede in locazione finanziaria un veicolo.

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Secondo la Cassazione (Cass. civ. Sez. III, n. 14635/2014), in caso di violazione delle norme sulla circolazione commesse dal conducente di un veicolo concesso in locazione finanziaria, obbligato in solido con il trasgressore per il pagamento della sanzione pecuniaria nonché responsabile in solido con il conducente ai sensi dell’art. 2054 c.c., comma 3, è esclusivamente l’utilizzatore del veicolo e non anche il proprietario concedente, vertendosi, ai sensi dell’art. 91 del C.d.S., comma 2[1], e art. 196 C.d.S., in ipotesi di responsabilità alternativa e non concorrente, poichè solo l’utilizzatore ha la disponibilità giuridica del godimento del bene e quindi la possibilità di vietarne la circolazione.

Ne consegue che questi, al pari dell’usufruttuario e dell’acquirente con patto di riservato dominio risponde in tali casi di un debito proprio per fatto altrui, cosicchè in caso di danni da circolazione di un veicolo concesso in leasing, litisconsorte necessario nell’azione diretta contro l’assicuratore è esclusivamente il lesse (utilizzatore) e non il lessor (concedente), contrariamente a quanto avviene in ogni altra forma di locazione (Cass. n. 10034/2004, Cass. n. 947/2012).

 

 

Pertanto, l’espressa previsione della sussistenza della responsabilità solidale del locatario con il conducente ai sensi dell’art. 2054 c.c., comma 3, contenuta nel D.Lgs. n. 283 del 1992, art. 91, esclude quella del proprietario concedente, essendo alternativa ad essa in quanto si verte in materia di responsabilità per fatto altrui (del conducente, cioè) e la ratio della responsabilità in solido con quest’ultimo si fonda sulla relazione qualificata tra il soggetto da ritenersi responsabile e la cosa, relazione che, in caso di locazione finanziaria, concerne esclusivamente l’utilizzatore, e non anche il proprietario concedente, il quale non ha più il possesso del veicolo nè la disponibilità giuridica e non è in grado di controllarne la circolazione.

Nè elementi di segno contrario possono trarsi dalla circostanza che nella specie il locatario – utilizzatore sarebbe stato moroso nel pagamento dei canoni, dal che sarebbe derivato a carico della concedente l’onere di chiedere la restituzione dell’autoveicolo e di verificarne la copertura assicurativa. Ed invero, la valutazione dell’opportunità sul se e sul quando agire in giudizio per la risoluzione del contratto nei confronti del contraente moroso attiene alla sfera dei rapporti personali delle parti e costituisce una scelta rimessa alla valutazione discrezionale dell’altro contraente, che non è suscettibile di alcun sindacato da parte di terzi. Nè esiste alcuna norma giuridica che imponga al proprietario – locatore di un autoveicolo, concesso in leasing, di verificare che l’utilizzatore provveda ad assicurare il mezzo, rispondendone in proprio in caso di mancata copertura assicurativa.

Pino Napolitano
P.A.sSiamo


[1] 2.  Ai fini del risarcimento dei danni prodotti a persone o cose dalla circolazione dei veicoli, il locatario è responsabile in solido con il conducente ai sensi dell’art. 2054, comma terzo, del codice civile.

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