Falsa natura ancillare dell’intrattenimento con DJ rispetto all’attività di somministrazione

0
450

Falsa natura ancillare dell’intrattenimento con DJ rispetto all’attività di somministrazione

(musica nel Dehors ed implicazioni autorizzatorie/sanzionatorie)

Il Comune di Gallipoli ha interposto appello nei confronti della sentenza 5 novembre 2015, n. 3171 del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, Sez. staccata di Lecce, con la quale fu accolto il ricorso esperito  da un esercente avverso un’ordinanza dirigenziale che aveva disposto la cessazione dell’attività di intrattenimento musicale effettuata nei locali siti nella città. Il provvedimento era stato adottato a seguito di un verbale della polizia municipale che aveva accertato la violazione dell’art. 68, comma 1, del t.u.l.p.s. nonché dell’art. 666, comma 1, cod. pen., essendo risultato che –in un dato giorno- “era in atto un intrattenimento con Dj all’interno del locale bar”, in assenza della prescritta autorizzazione. La sentenza appellata aveva accolto il ricorso nell’assunto del mancato accertamento del fatto che “la contestata messa in onda di brani musicali costituisca l’attività primaria svolta dalla società, e non piuttosto un’attività ancillare e servente rispetto a quella primaria di somministrazione di bevande”.

L’appello è stato incentrato sulla erroneità della sentenza che non avrebbe tenuto conto degli accertamenti compiuti dalla polizia municipale, idonei a dimostrare l’imprenditorialità del pubblico spettacolo esercitato, con conseguente necessaria acquisizione dell’autorizzazione di pubblica sicurezza.

 

Con sentenza del Consiglio di Stato (Sez. V)  del 07-02-2018, n. 818, è stato capovolto l’assetto del giudizio di prime cure.

La sentenza di prime (errando) cure aveva ritenuto che l’ordinanza dirigenziale, che aveva disposto la cessazione immediata dell’attività di intrattenimento musicale (esercitata all’interno ed all’esterno dei locali) fosse inficiata da difetto di istruttoria, in quanto l’Amministrazione aveva desunto la natura imprenditoriale dell’attività di intrattenimento dalla sola presenza di strumentazione musicale, e del Dj incaricato della scelta dei brani musicali, nonché dal fatto che nella zona antistante il locale (dehors) si era radunato un gran numero di persone, senza valutare ulteriori indici sintomatici propri dell’attività di intrattenimento, quali il pagamento del biglietto o la maggiorazione del costo della consumazione.

Tuttavia, il verbale di accertata violazione alle norme del t.u.l.p.s., evidenziava la presenza di apparecchiature tecniche tipiche dei locali di intrattenimento danzante, la presenza del Dj e di numerose persone nella zona antistante il locale, nonché l’evidenza dello svolgimento di un’attività di pubblicità a mezzo di brochure per favorire la conoscenza dell’evento, costituivano elementi, tutti, denotanti un’attività di pubblico spettacolo svolta in modo imprenditoriale, e non meramente strumentale od almeno complementare alla fruizione dei servizi di bar, già autorizzati.

Da questo fatto si trae la massima che “sono elementi sintomatici di un’attività imprenditoriale di intrattenimento musicale: la presenza di strumentazione musicale professionale, del Dj, la significativa presenza nel dehors, ove era bene percepibile la musica, di persone radunatesi anche per effetto dell’opera di pubblicizzazione degli eventi”.Lo spettacolo musicale assume in tale modo centralità rispetto alla somministrazione di alimenti e bevande, dovendosene escludere la natura di attività ancillare rispetto a quella autorizzata.

 

Plauso al Comune di Gallipoli che non si è arreso all’esito perverso di un giudizio di primo grado, a dir poco “sommario”.

Pubblicità

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui