Equitalia e la condanna per soccombenza (solidarietà passiva con l’Ente).

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Roma Capitale ed Equitalia venero condannate, in uno specifico giudizio di merito relativo alla impugnazione di una cartella esattoriale originata da sanzioni stradali, in solido alle spese processuali.

Equitalia ricorre in Cassazione, tentando di far valere la sua estraneità alla faccenda di merito ed il suo ruolo meramente strumentale, onde evitare la condanna in parola.

La Suprema Corte (Cass. civ. Sez. VI – 2, Sent., 01-09-2016, n. 17502), premesso “che avverso la cartella sono esperibili i rimedi di cui all’art. 617 c.p.c., nei termini perentori di legge ma anche l’opposizione ex L. n. 689 del 1981, e quella ex art. 615 c.p.c., (Cass. 20.4.2006 n. 9180, Cass. 8.2.2006 n. 2819, Cass. 18.7.2005 n. 15149, etc.)”, evidenza la dura realtà per Equitalia: posto che, nella specie, l’opposizione alla cartella era stata proposta per la violazione della L. n. 689 del 1981, per la mancata notifica del verbale, quindi, in funzione recuperatoria della pregressa tutela, pur se è vero che l’esattore agisce su richiesta dell’ente impositore ponendo in essere atti dovuti, tale circostanza rileva solo nei rapporti interni mentre rispetto all’opponente vige il principio di causalità che giustifica la condanna in solido (Cass. n. 8496/2016).

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