Il TAR Piemonte, con la sentenza n. 994, dello scorso 15 luglio, interviene in materia di ordinanza comunale per lo smaltimento di rifiuti rinvenuti su un terreno di proprietà privata.
In particolare, nel caso di specie, nella corte interna del fabbricato, di proprietà della società Alfa, ma utilizzato anche dalla ditta Beta, l’Arpa rilevava la presenza di rifiuti abbandonati, consistente in materiale fibroso contenente amianto, in condotti e parti impiantistiche, “presumibilmente riconducibili allo stabilimento Eternit”. In altra zona dell’area venivano rinvenute “carcasse di elettrodomestici fuori uso, in massima parte apparecchiature frigorifere apparentemente bonificate, alcuni monitor pc, riconducibili in massima parte al gruppo 1602 (RAEE rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche) all. D parte IV, decreto legislativo 152/06, notevoli quantità di materiale isolante, materiale ferroso, laterizi.
Con apposita ordinanza ex articolo 192, decreto legislativo 152/06, l’Amministrazione comunale ordinava al titolare della ditta Beta e alla società Alfa. di provvedere allo smaltimento dei rifiuti depositati sull’area e al ripristino dello stato dei luoghi.
Il ricorso presentato dalla società Alfa, tra l’altro, eccepisce il fatto che il provvedimento sia stato adottato senza alcuna indagine circa la responsabilità o corresponsabilità della proprietaria del suolo; la società Alfa è inattiva dal 2009 e la tipologia di rifiuti non è riconducibile alla attività svolta.
L’articolo 192, comma 3, decreto legislativo 152/2006, dispone che:
“ Fatta salva l’applicazione della sanzioni di cui agli articoli 255 e 256, chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all’avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull’area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo. Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all’esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate”.
Il TAR, innanzitutto, precisa che ai procedimenti preordinati all’emanazione dell’ordinanza di rimozione e smaltimento dei rifiuti ai sensi dell’articolo 192, decreto legislativo 152/06 si deve applicare la disciplina sulla comunicazione di avvio del procedimento ex articolo 7, legge 241/90, in quanto adempimento obbligatorio, rispetto al quale risulta recessivo, nella specifica materia, l’articolo 21 octies, con conseguente illegittimità dell’ordinanza non preceduta dalla comunicazione stessa.
In riferimento alla responsabilità o meno del proprietario del terreno, rispetto soprattutto al materiale di natura diversa, si deve ricordare che l’articolo 192 attribuisce rilievo anche alla negligenza del proprietario, che – a parte i casi di connivenza o di complicità negli illeciti – si disinteressi del proprio bene per qualsiasi ragione e resti inerte, senza affrontare concretamente la situazione, ovvero la affronti con misure palesamenti inadeguate.
Questa conclusione è sostenuta dalla più recente giurisprudenza in materia, che, anche al fine di contrastare più efficacemente gli illeciti fenomeni di abbandono di rifiuti, ha notevolmente ampliato il contenuto del dovere di diligenza da esigersi nei confronti del proprietario dell’area interessata e correlativamente ha aumentato le ipotesi di negligenza tali da integrare la culpa in omittendo del proprietario; sul punto il Consiglio di Stato ha rilevato che, nel suo significato lessicale, la negligenza (vale a dire la mancata diligenza) consisteva e consiste nella trascuratezza, nell’incuria nella gestione di un proprio bene, e cioè nell’assenza della cura, della vigilanza, della custodia e della buona amministrazione del bene (Cfr. Cons. Stato, Sez. V, 10 giugno 2014, n. 2977).
E’ stato altresì rilevato come questa conclusione sia “pienamente in linea con la concezione della proprietà-funzione recepita dalla nostra Costituzione, per la quale la proprietà pone anche degli obblighi di rendersi attivo al suo titolare” (T.A.R. Napoli, Campania, sez. V, 23/03/2015, n. 1692).
In tale situazione la circostanza addotta dalla ricorrente per la quale il deposito dei rifiuti non sarebbe stato perpetrato dalla proprietà, ma da soggetti terzi, è del tutto irrilevante; tale circostanza non sottrae la società ricorrente al proprio obbligo di provvedere alla rimozione strumentale al risanamento dell’area e, con essa, ad inibire pericoli per l’igiene e la salute pubblica, in quanto si tratta di attività che non può non gravare sul titolare del diritto di proprietà della medesima.