Principio di legalità nella sanzioni amministrative: “riserva di legge”.

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Il principio della riserva di legge fissato nella materia delle sanzioni amministrative della L. 689/1981 , all’art. 1, impedisce che l’illecito amministrativo e la relativa sanzione siano introdotti direttamente da fonti normative secondarie.

Con queste parole, il T.A.R. Emilia-Romagna Bologna Sez. I, 19/08/2016, n. 791, ha salvato il “calendario venatorio” dalla caduazione richiesta da una ricorrente associazione di cacciatori.

Nel merito ci interessa poco la cosa.

Nella teoria del diritto resta conservato un valore essenziale del sistema sanzionatorio.

” la norma non esclude, tuttavia, che i precetti della legge, sufficientemente individuati, siano eterointegrati da norme regolamentari, allorché la materia sia caratterizzata da un particolare tecnicismo e sia necessario, pertanto, rinviare a provvedimenti amministrativi espressione di discrezionalità tecnica, e purché venga dalla norma primaria circoscritto l’ambito in cui tale discrezionalità può operare. Mentre relativamente all’irrogazione della sanzione la riserva di legge è stata considerata assoluta”.

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