Mille proroghe 2015 e Rifiuti
L’attesa proroga del sistema di controllo informatico della tracciabilità dei rifiuti è finalmente arrivata, quasi in extra time, con il Decreto Legge 31 dicembre 2014, n. 192 recante “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative”.
Non fosse intervenuto il cd. Mille proroghe, al 1° gennaio 2015 sarebbe stato pienamente operativo il cd. SISTRI.
L’articolo 9, comma 3, del citato decreto, rubricato con il titolo “Proroga di termini previsti da disposizioni ambientali” stabilisce:
All’art. 11, comma 3 bis, del D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni, dalla Legge 30 ottobre 2013, n. 125, sono apportate le seguenti modificazioni:
Le parole «31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2015 al fine di consentire la tenuta in modalità elettronica dei registri di carico e scarico e dei formulari di accompagnamento dei rifiuti trasportati, nonché l’applicazione delle altre semplificazioni e le opportune modifiche normative»;
La parola «260 bis» è sostituita dalle seguenti: «260 bis, commi da 3 a 9»;
Dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente: «Le sanzioni relative al SISTRI di cui all’art. 260 bis, commi1 e 2, del Decreto Legislativo n. 152/2006, e successive modificazioni, si applicano a decorrere dal 1° febbraio 2015».
Quali le novità concrete introdotte dalla novella legislativa?
In primis, l’applicazione (fino al 31 dicembre 2015) degli adempimenti e degli obblighi di cui agli articoli 188, 189, 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nel testo previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, nonché le relative sanzioni.
I produttori e i trasportatori di rifiuti, oltre ai soggetti gestori, dovranno, quindi, obbligatoriamente far riferimento – per la tracciabilità dei rifiuti – alle scritture ambientali, costituite dai registri di carico e scarico e dai formulari di identificazione dei rifiuti.
L’altra, anch’essa di particolare rilievo, è la seguente: le sanzioni per la mancata iscrizione al Sistri e per il mancato pagamento dei contributi scatteranno dal 1° febbraio 2015.
La vigente disciplina dei registri di carico e scarico. Soggetti obbligati e no
I soggetti obbligati alla tenuta dei registri di carico, ai sensi dell’art. 190 del D. Lgs. n. 152/2006, da leggersi nel dettato antecedente alla riforma del D. Lgs. n. 205/2010, sono:
Ø Gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi;
Ø Gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali NON pericolosi che svolgono attività artigianali ed industriali;
Ø Gli enti e le imprese che producono rifiuti speciali NON pericolosi da potabilizzazione ed altri trattamenti e depurazione delle acque;
Ø Gli enti e le imprese che raccolgono e trasportano rifiuti;
Ø Gli enti e le imprese che effettuano la preparazione per il riutilizzo e di trattamento, recupero e smaltimento;
Ø I “nuovi produttori”, ovvero coloro che svolgono attività di preparazione al riutilizzo, trattamento, recupero e smaltimento, dalla cui attività derivano altri rifiuti, diversamente classificati;
Ø Gli intermediari e i commercianti dei rifiuti speciali e urbani, pericolosi e non.
Sono esclusi dall’obbligo della tenuta del registro di carico e scarico:
Ø Gli enti e le imprese obbligati o che aderiscono volontariamente al SISTRI a partire dalla data di effettivo utilizzo operativo di detto sistema;
Ø Gli enti e le imprese che svolgono attività di raccolta e trasporto dei propri rifiuti speciali non pericolosi;
Ø I professionisti non inquadrati come ente e impresa adempiono alla tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti, conservando in ordine cronologico le copie delle Schede SISTRI.
Il comma 1-quinques dell’art. 190 (comma introdotto dall’art. 14, comma 8 –bis, Decreto n. 91/2014, convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 116) ha previsto che gli imprenditori agricoli di cui al comma 1-ter possano sostituire il registro con la conservazione della scheda SISTRI in formato fotografico digitale inoltrata dal destinatario. L’archivio informatico è accessibile on-line sul portale del destinatario, in apposita sezione, con nome dell’utente e password dedicati.
I soggetti esclusi dalla tenuta dei registri di carico e scarico:
Produttori di rifiuti non pericolosi derivanti da:
Ø Attività agricole e agro-industriali;
Ø Attività di demolizione, costruzione e scavo;
Ø Attività commerciali;
Ø Attività di servizio;
Ø Attività sanitarie.
Le sanzioni per violazioni relative alla tenuta dei registri
Per la disciplina sanzionatoria, nel caso di violazioni relative alla tenuta dei registri di carico e scarico, si applica l’articolo 258 del D. Lgs. 152/2006, anch’esso nel dettato antecedente alla riforma del D. Lgs. n. 205/2010.
Chiunque omette di tenere ovvero tiene in modo incompleto il registro di carico e scarico di cui all’articolo 190, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da €. 2.600,00 a €. 15.500,00.
Se il registro è relativo a rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da €. 15.500 a €. 93.000,00, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto responsabile dell’infrazione e dalla carica di amministratore.
Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a 15 dipendenti, le misure minime e massime di cui al comma 2 sono ridotte rispettivamente da €. 1.040,00 a €. 6.200,00 per i rifiuti non pericolosi e da €. 2070,00 a €. 12.400,00 per i rifiuti pericolosi. Il numero di unità lavorative è calcolato con riferimento al numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue; ai predetti fini l’anno da prendere in considerazione è quello dell’ultimo esercizio contabile approvato, precedente il momento di accertamento dell’infrazione.
Infine, se le indicazioni sono formalmente incomplete o inesatte ma i dati riportati nella comunicazione al catasto, nei registri di carico e scarico, nei formulari di identificazione dei rifiuti trasportati e nelle altre scritture contabili tenute per legge consentono di ricostruire le informazioni dovute, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da €. 260,00 a €. 1.550,00.
La stessa pena si applica nei casi di mancata conservazione dei registri.
La vigente disciplina dei formulari di identificazione dei rifiuti
La disciplina dei formulari di identificazione dei rifiuti è prevista dall’art. 193 del D. Lgs. n. 152/2006, nel testo previgente alle modifiche apportate dal D. Lgs. n. 205/2010.
Durante il trasporto effettuato da enti o imprese i rifiuti sono accompagnati da un formulario di identificazione dal quale devono risultare almeno i seguenti dati:
· Nome e indirizzo del produttore e del detentore;
· Origine, tipologia e quantità del rifiuto;
· Impianto di destinazione;
· Data e percorso dell’istradamento;
· Nome e indirizzo del destinatario.
Il formulario di identificazione deve essere redatto in quattro esemplari, compilato, datato e firmato dal produttore o dal detentore dei rifiuti e controfirmato dal trasportatore. Una copia del formulario deve rimanere presso il produttore o il detentore e le altre tre, controfirmate e datate in arrivo dal destinatario, sono acquisite una dal destinatario e due dal trasportatore, che provvede a trasmetterne una al detentore. Le copie del formulario devono essere conservate per cinque anni.
Durante la raccolta ed il trasporto i rifiuti pericolosi devono essere imballati ed etichettati in conformità alle norme vigenti in materia.
Le disposizioni concernenti i formulari non si applicano al trasporto di rifiuti urbani effettuato dal soggetto che gestisce il servizio pubblico né ai trasporti di rifiuti non pericolosi effettuati dal produttore dei rifiuti stessi, in modo occasionale e saltuario, che non eccedano la quantità di trenta chilogrammi o di trenta litri.
La disciplina di carattere nazionale relativa al presente articolo è definita con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio da emanarsi entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della parte quarta del presente decreto. Sino all’emanazione del predetto decreto continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell’ambiente 1° aprile 1998, n. 145.
La definizione del modello e dei contenuti del formulario di identificazione e le modalità di numerazione, di vidimazione ai sensi della lettera b) e di gestione dei formulari di identificazione, nonché la disciplina delle specifiche responsabilità del produttore o detentore, del trasportatore e del destinatario sono fissati con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio tenendo conto delle specifiche modalità delle singole tipologie di trasporto, con particolare riferimento ai trasporti intermodali, ai trasporti per ferrovia e alla microraccolta. Sino all’emanazione del predetto decreto continuano ad applicarsi le seguenti disposizioni:
a) relativamente alla definizione del modello e dei contenuti del formulario di identificazione, si applica il decreto del Ministro dell’ambiente 1° aprile 1998, n. 145;
b) relativamente alla numerazione e vidimazione, i formulari di identificazione devono essere numerati e vidimati dagli uffici dell’Agenzia delle entrate o dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura o dagli uffici regionali e provinciali competenti in materia di rifiuti e devono essere annotati sul registro IVA acquisti. La vidimazione dei predetti formulari di identificazione è gratuita e non è soggetta ad alcun diritto o imposizione tributaria.
Il formulario di cui al presente articolo è validamente sostituito, per i rifiuti oggetto di spedizioni transfrontaliere, dai documenti previsti dalla normativa comunitaria di cui all’articolo 194, anche con riguardo alla tratta percorsa su territorio nazionale.
La scheda di accompagnamento di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, relativo all’utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura, è sostituita dal formulario di identificazione di cui al comma 1. Le specifiche informazioni di cui all’allegato IIIA del decreto legislativo n. 99 del 1992 non previste nel modello del formulario di cui al comma 1 devono essere indicate nello spazio relativo alle annotazioni del medesimo formulario.
La movimentazione dei rifiuti esclusivamente all’interno di aree private non è considerata trasporto ai fini della parte quarta del presente decreto.
La microraccolta dei rifiuti, intesa come la raccolta di rifiuti da parte di un unico raccoglitore o trasportatore presso più produttori o detentori svolta con lo stesso automezzo, dev’essere effettuata nel più breve tempo tecnicamente possibile. Nei formulari di identificazione dei rifiuti devono essere indicate, nello spazio relativo al percorso, tutte le tappe intermedie previste. Nel caso in cui il percorso dovesse subire delle variazioni, nello spazio relativo alle annotazioni dev’essere indicato a cura del trasportatore il percorso realmente effettuato.
La sosta durante il trasporto dei rifiuti caricati per la spedizione all’interno dei porti e degli scali ferroviari, delle stazioni di partenza, di smistamento e di arrivo, gli stazionamenti dei veicoli in configurazione di trasporto, nonché le soste tecniche per le operazioni di trasbordo non rientrano nelle attività di stoccaggio di cui all’articolo 183, comma 1, lettera l), purché le stesse siano dettate da esigenze di trasporto e non superino le quarantotto ore, escludendo dal computo i giorni interdetti alla circolazione
Le sanzioni per violazioni relative ai formulari di identificazione dei rifiuti
Le sanzioni per le violazioni relative ai formulari di identificazione dei rifiuti sono previste dall’art. 258 del D. Lgs. n. 152/2006, nel testo previgente alle modifiche apportate dal D. Lgs. n. 205/2010.
Chiunque effettua il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all’articolo 193 ovvero indica nel formulario stesso dati incompleti o inesatti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da €. 1.600,00 a €. 9.300,00
Si applica la pena di cui all’art. 483 del codice penale (reclusione fino a 2 anni) nel caso di trasporto di rifiuti pericolosi.
Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da €. 260,00 a €. 1.550,00 se le indicazioni di cui al comma 4 sono formalmente incomplete o inesatte ma contengono tutti gli elementi per ricostruire le informazioni dovute per legge, nonché nei casi di mancata conservazione del formulario.
Gli obblighi di iscrizione al Sistri e del versamento dei contributi
L’articolo 9, comma 3, del Decreto Mille proroghe stabilisce che le sanzioni relative al SISTRI di cui all’art. 260 bis, commi 1 e 2, del Decreto Legislativo n. 152/2006, e successive modificazioni, si applicano a decorrere dal 1° febbraio 2015.
I soggetti obbligati che omettono l’iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all’articolo 188-bis, comma 2, lett. a), nei termini previsti, sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da €. 2.600 a €. 15.500. In caso di rifiuti pericolosi, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da €. 15.500,00 a €. 93.000,00.
I soggetti obbligati che omettono, nei termini previsti, il pagamento del contributo per l’iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all’articolo 188- bis, comma 2, lett. a), sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da €. 2.600 a €. 15.500,00. In caso di rifiuti pericolosi, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da €. 15.500,00 a €. 93.000,00. All’accertamento dell’omissione del pagamento consegue obbligatoriamente, la sospensione immediata dal servizio fornito dal predetto sistema di controllo della tracciabilità nei confronti del trasgressore. In sede di rideterminazione del contributo annuale di iscrizione al predetto sistema di tracciabilità occorre tenere conto dei casi di mancato pagamento disciplinati dal presente comma.
Gaetano Alborino