EDITORIALE: “Toro lento, muerte del toreador”.

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“Toro lento, muerte del toreador”.

Con questa frase singolare, nel film “Fifa e arena”, Mario Castellani riferisce all’improvvisato torero “Totò” una specie di proverbio andaluso che, ovviamente sortisce l’effetto di amplificare il terrore del malcapitato e fasullo “toreador” [1].

Invero a me la frase sovviene per la vicenda sottesa alla sentenza del TAR Basilicata n° n. 466 del 16 luglio 2014.

In punto di diritto questa sentenza non fa una piega: con essa viene rigettato un ricorso avverso alcune ordinanze di demolizione di immobili abusivi, in maniera del tutto corretta, mi preme aggiungere.

Ciò che ha destato, tuttavia, il mio interesse sul piano giuridico, mi ha portato a leggere del “fatto” sottostante al principio di diritto. Da qui la considerazione amara che ispira il titolo di questo editoriale.

Procedendo con ordine, questo è il principio di diritto:

“il Collegio non disconosce l’esistenza di un filone giurisprudenziale secondo cui la repressione del relativo abuso, disposta a distanza di tempo ragguardevole, richiede una puntuale motivazione sull’interesse pubblico al ripristino dei luoghi (per tutti, Cons. Stato, Sez. V, 29 maggio 2006, n. 3270; 25 giugno 2002, n. 3443). Ma tale orientamento giurisprudenziale non è prevalso, essendosi consolidato l’opposto orientamento sopra richiamato, volto in senso contrario. La giurisprudenza più recente si è espressa, difatti, nel senso che il provvedimento di demolizione di una costruzione abusiva, al pari di tutti i provvedimenti sanzionatori in materia edilizia, è atto vincolato che non richiede una specifica valutazione delle ragioni di interesse pubblico, né una comparazione di quest’ultimo con gli interessi privati coinvolti e sacrificati, né, ancora, alcuna motivazione sulla sussistenza di un interesse pubblico concreto ed attuale alla demolizione, non potendo neppure ammettersi l’esistenza di un affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione di fatto abusiva, che il tempo non può giammai legittimare (Cfr., tra le tante, Cons. Stato, Sez. IV, 27 ottobre 2011, n. 5758; 20 luglio 2011, n. 4403; Sez. V, 27 aprile 2011, dalla n. 2497 alla n. 2527; 11 gennaio 2011, n. 79; 9 febbraio 2010, n. 628; TAR Lombardia, sede di Milano, Sez. II, 8 settembre 2011, n. 2183; TAR Lazio, Sez. I-quater, 23 giugno 2011, n. 5582; TAR Campania, sede di Napoli, Sez. III, 16 giugno 2011, n. 3211; Sez. VIII, 9 giugno 2011, n. 3029;), e non potendo l’interessato dolersi del fatto che l’amministrazione non abbia emanato in data antecedente i dovuti atti repressivi (Cfr., infine, Cons. Stato, Sez. VI, 11 maggio 2011, n.2781). Si è anche osservato sul tema che l’abuso edilizio rappresenta un illecito permanente integrato dalla violazione dell’obbligo, perdurante nel tempo, di ripristinare in conformità a diritto lo stato dei luoghi, di talché ogni provvedimento repressivo dell’amministrazione non è emanato a distanza di tempo da un illecito ormai esaurito, bensì interviene su una situazione antigiuridica che perdura sino a quel momento (Cfr. TAR Lombardia, sede di Brescia, Sez. I, 22 febbraio 2010, n. 860)”.

Dal “diritto” al “fatto”, la lentezza della giustizia ci avvilisce!

L’ordine di demolizione impugnato era stato notificato alla parte il 12 marzo 1998[2] e da quell’anno pendeva la decisione innanzi al TAR che, solo nel luglio 2014, adotta la sua decisione.

Orbene, a distanza di 16 anni dall’adozione di un provvedimento che ordina la demolizione, quale sarà lo stato dei luoghi? Quale sarà l’interesse dell’amministrazione a demolire e quali saranno le forze per fare tutto ciò?

Giustizia Lenta, muerte dell’Amministrazione!

Pino Napolitano

 

P.A.sSiamo



[1] Fifa e arena è un film del 1948 diretto da Mario Mattoli. Il titolo è una parodia di Sangue e arena. Nicolino Capece lavora nella farmacia di famiglia gestita dalla zia Adele. La vicenda ha inizio quando, per un errore di stampa, la Gazzetta di Napoli pubblica una foto di Nicolino in un articolo dove egli è indicato e descritto come un serial killer specializzato nell’uccisione di donne (in realtà la sua foto era destinata a un’inserzione pubblicitaria). A questo punto Nicolino è costretto a fuggire inseguito dai concittadini infuriati e dalle forze dell’ordine e, travestitosi da hostess, riesce a salire su un aereo diretto in Spagna. Sbarcato a Siviglia, viene riconosciuto da Cast, un altro assassino italiano (che ha visto la stessa foto sul giornale), il quale progetta di fargli sedurre e sposare Patricia Cotten, una miliardaria americana pluridivorziata, per poi ucciderla e accedere al suo patrimonio. Nicolino, invaghitosi della bella americana, finge di essere un torero e rivaleggia con un autentico matador, Paquito, anche lui innamorato della stessa donna. Tra esilaranti colpi di scena, Nicolino (che George, l’amico di Patricia, ribattezza “Nicolete”, per assonanza con Manolete) finisce addirittura per scendere nell’arena a toreare nonostante il suo terrore e la sua inesperienza. Con un astuto espediente e molta fortuna, riuscirà a cacciarsi fuori dai guai e a sposare la bella miliardaria, dimostrando la propria vera identità e la propria innocenza.

[2] Fatta salva una nuova ingiunzione nel 2007 con cui si reiterava l’ordine di demolizione.

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