La Commissione I Affari Costituzionali della Camera dei Deputati, in sede referente, nel corso dell’esame della legge di conversione del d.l. n. 90/2014, recependo l’accordo sottoscritto tra ANCI e Governo dalla Commissione Stato Regioni Autonomie locali il 10/7/2014 e sulla scia della lettera del Presidente dell’ANAC del 17/7/2014 trasmessa al Ministro dell’Interno, al Sottosegretario di Stato della Presidenza del Governo, ha approvato un emendamento col quale le disposizioni di cui al comma 3-bis dell’art. 33, del D.lgs. n. 163/2006, introdotto dall’art.9, comma 4, del d.l. n. 66/2014, convertito in legge n. 89/2014, entreranno in vigore il 1 gennaio 2015, quanto all’acquisizione di beni e servizi, e il 1 luglio 2015, quanto all’acquisizione di lavori.
E’ stato anche approvato un emendamento col quale si esclude l’applicazione del comma 3-bis citato, alle acquisizioni di lavori, servizi e forniture da parte degli enti pubblici impegnati nella ricostruzione delle località dell’Abruzzo e dell’Emilia Romagna.
E’ stato, inoltre, approvato un ulteriore emendamento, col quale i comuni con una popolazione superiore ai 10.000 abitanti possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni e servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro.
Gli emendamenti introdotti dovrebbero portare un poco di chiarezza e normalità nella delicata materia degli appalti pubblici. Gli operatori pubblici, che bandiscono le gare, e gli operatori economici, in questi momenti di crisi economica, hanno bisogno di regole certe, comprensibili e quanto più possibili chiare e snelle. Anche la certezza del diritto può cambiare il nostro Paese.
Segnaliamo, per gli interessati, i nostri precedenti interventi sul tema:
Blocco rilascio CIG ai comuni non capoluogo di provincia.
VINCENZO SMALDONE
P.A.sSIAMO