E’ reato improvvisare una gara tra veicoli al semaforo

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Ai fini della configurabilità del reato di cui all’art. 9 ter C.d.S., (divieto di gareggiare in velocità con veicoli a motore) è sufficiente il solo fatto di porre in essere la condotta relativa alla fattispecie vietata, senza necessità di un previo accordo organizzativo tra i due partecipanti.

La Corte di Cassazione, con la sentenza 21 marzo 2014 n. 17811, depositata in data 28 aprile, fornisce utili chiarimenti operativi per differenziare le violazioni previste dagli articoli 9 e seguenti, del codice della strada, in materia di competizioni sportive e gare in velocità con veicoli a motore, dalla violazione di cui all’articolo 141, comma 9, specificando quando si applicano le sanzioni penali e quando invece devono applicarsi le sanzioni amministrative.

 

Il caso trattato dalla Corte di Cassazione ha riguardato due autoveicoli, uno dei quali condotto dall’imputato, che, fermi al semaforo, appena scattato il verde per la loro direzione di marcia, sono ripartiti a forte velocità , sorpassandosi ripetutamente ed impegnando numerosi incroci a velocità sostenuta:  la descrizione dei fatti è stata ritenuta qualificabile senza dubbio in termini di competizione fra i due conducenti.

I Supremi Giudici specificano che “L’art. 9 regola, in generale, i presupposti legittimanti qualsivoglia competizione sportiva su strada, si tratti di gare con veicoli, animali o di gare atletiche, nell’ottica di subordinare al controllo dell’autorità amministrativa il bilanciamento tra la sicurezza di tutti gli utenti della strada e l’interesse all’utilizzo della strada per fini agonistici. Nell’ambito di questa stessa disposizione, i commi 8 e 9 sanzionano come illecito amministrativo l’organizzazione di una competizione sportiva senza autorizzazione o la violazione degli obblighi, dei divieti e delle limitazioni imposti proprio al fine di consentire che la competizione si svolga in condizioni di sicurezza per tutti gli utenti della strada. La clausola di riserva contenuta nel comma 8 (fuori dei casi previsti dal comma 8 bis), deve intendersi riferita, a seguito dell’abrogazione del comma 8 bis, ad opera della legge di conversione del D.L. 27 giugno 2003, n. 151, che lo aveva introdotto (L. 1 agosto 2003, n. 214) e che non ha contestualmente corretto il richiamo, all’art. 9 bis C.d.S., che sanziona penalmente chiunque organizza, promuove, dirige o comunque agevola una competizione sportiva in velocità con veicoli a motore, ovvero vi prende parte, senza esserne autorizzato, prevedendo un aggravamento di pena nel caso di morte o lesioni come conseguenza della competizione ovvero nel caso in cui la competizione sia organizzata a fine di lucro o al fine di esercitare o di consentire scommesse clandestine, ovvero se alla competizione partecipino minori di anni diciotto. La condotta che, non essendo sussumibile nelle fattispecie astratte previste dall’art.9 bis, si concreti nel gareggiare in velocità con veicoli a motore, costituisce illecito penalmente rilevante ed è punita con una sanzione meno grave. La violazione del divieto di gareggiare in velocità è, altresì, sanzionata come illecito amministrativo dall’art. 141 C.d.S., comma 9”.

Il tenore letterale dell’art. 141, comma 9 (salvo quanto previsto…), consente di escludere il concorso tra l’illecito amministrativo ivi sanzionato e l’illecito penale contemplato dall’art. 9 ter, nel caso in cui la gara si svolga tra veicoli a motore.

La fattispecie astratta della gara in velocità tra veicoli a motore contiene, rispetto all’identica fattispecie di illecito amministrativo, l’elemento specializzante dell’utilizzo di un veicolo a motore, che pone l’art. 9 ter in rapporto di specialità unilaterale per specificazione rispetto all’art. 141, comma 9, imponendo conseguentemente l’applicazione della sola sanzione penale, qualora la gara in velocità si svolga tra conducenti di veicoli a motore.

di Marco Massavelli

P.A.sSiamo

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