Cass. civ. Sez. Unite, Sent., 14-05-2014, n. 10406: la giurisdizione sulla “revoca della patente” per carenza di “requisiti morali” spetta al Giudice Ordinario.

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Il difetto di discrezionalità dell’autorità amministrativa che procede alla revoca determina il radicamento della giurisdizione.

Conformemente a quanto già espresso dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 2446 del 2006, il medesimo consesso, con sentenza 10406/2014 afferma: “la domanda rivolta a denunciare la illegittimità del provvedimento di revoca della patente di guida, reso dal prefetto a carico di persona sottoposta alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale, si ricollega ad un diritto soggettivo, e, di conseguenza, in difetto di deroghe ai comuni canoni sul riparto di giurisdizione, spetta alla cognizione del giudice ordinario”.

L’articolo 120 C.d.S., comma 1, nel testo risultante a seguito delle sentenze della Corte costituzionale 21 ottobre 1998, n. 354, 18 ottobre 2000 n. 427 e 17 luglio 2001 n. 251, contempla la revoca della patente di guida, quando il titolare sia sottoposto a determinate misure di prevenzione in corso di applicazione, sulla scorta di una diretta valutazione di pericolosità del protrarsi del godimento della relativa abilitazione nel periodo di vigenza di dette misure, mentre non richiede alcun apprezzamento da parte dell’autorità amministrativa circa il verificarsi di detta pericolosità nel singolo caso (apprezzamento che era invece previsto dallo stesso art. 120 C.d.S., con disposizione che è stata dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale con sentenza 15 luglio 2003 n. 239, per la revoca della patente nei confronti del condannato a pena detentiva non inferiore a tre anni).

 

Detto provvedimento prefettizio di revoca della patente in dipendenza di misure di prevenzione non esprime quindi esercizio di discrezionalità amministrativa, cioè di potere idoneo a degradare la posizione di diritto soggettivo della persona abilitata alla guida, ma è un atto dovuto, nel concorso delle condizioni all’uopo stabilite dalla norma (caratteristica ritenuta anche nella citata pronuncia della Corte costituzionale n. 427 del 2000, e del resto non contestata dal ricorrente).

Pertanto, in sintonia con quanto ritenutosi per similari interventi sulla patente di guida (sospensivi od ablativi) a seconda che siano vincolati a circostanze prestabilite o passino attraverso valutazioni discrezionali degli organi amministrativi (cfr., per le rispettive ipotesi, Cass. s.u. 27 aprile 2005 n. 8693, nonchè Cass. s.u. 29 aprile 2003 n. 6630 e 20 maggio 2003 n. 7898), si deve affermare che la domanda rivolta a denunciare l’illegittimità del provvedimento di revoca della patente di guida, reso dal prefetto a carico di persona sottoposta alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale, si ricollega ad un diritto soggettivo, e di conseguenza, in difetto di deroghe ai comuni canoni sul riparto della giurisdizione, spetta alla cognizione del Giudice ordinario (al quale compete, nell’eventualità del fondamento della denuncia, di tutelare il diritto stesso disapplicando l’atto lesivo)”.

Pino Napolitano

P.A.sSiamo

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