E’ prassi che gli articoli pubblicati su questo sito contengano domande a cui il lettore dovrebbe dare risposta ancora prima di leggerlo.
Non è possibile sottrarsi a questa consuetudine e, pertanto, chiediamo: è necessario l’avviso di avvio del procedimento prima di revocare l’autorizzazione?
Tar Veneto, sez. II, 02/11/2021, n. 1316 ritiene di sì, e per le seguenti motivazioni.
L’art. 7, l. n. 241 del 1990, infatti, impone all’Amministrazione di procedere alla comunicazione di avvio del procedimento.
È pacifico che, nel caso di specie, il Comune non ha provveduto a tale incombente, nonostante il provvedimento da adottare (la “revoca” dell’autorizzazione al passo carrabile) fosse, sostanzialmente, un atto di secondo grado, da adottare in autotutela, incidente su posizioni giuridiche originate dal precedente atto.
Ed infatti, va richiamato l’insegnamento giurisprudenziale secondo il quale <<l’esercizio del potere di autotutela richiede il rispetto del contraddittorio procedimentale, essendo necessario garantire al destinatario del provvedimento la possibilità di far valere le proprie ragioni, in una prospettiva difensiva e al contempo di collaborazione con l’Amministrazione procedente>>
Oltretutto, va richiamato anche l’altro principio consolidato nella giurisprudenza amministrativa, e cioè che ogni volta che la p. a. intenda emanare un atto di secondo grado (annullamento, revoca, decadenza), incidente su posizioni giuridiche originate dal precedente atto, oggetto della nuova determinazione amministrativa di rimozione, è necessaria la comunicazione dell’avvio del procedimento, ai sensi dell’art. 7, l. 7 agosto 1990 n. 241, qualora non sussistano ragioni di urgenza da esplicitare adeguatamente nella motivazione del provvedimento (in tal senso, T.A.R. Lazio, sez. I, 21 marzo 2019, n.3798; Tar Campania, sez. stacc. Salerno, sez. II, 12 dicembre 2011, n. 1983).
Più precisamente, gli atti di autotutela e di ritiro devono essere preceduti dalla comunicazione di avvio del procedimento al fine di consentire, attraverso l’instaurazione del contraddittorio con gli interessati, una loro efficace tutela nell’ambito del procedimento amministrativo e, al contempo, di fornire all’amministrazione, con la rappresentazione di fatti e la proposizione di osservazioni da parte del privato, elementi di conoscenza utili o indispensabili all’esercizio del potere discrezionale, in funzione di una ponderata valutazione dell’interesse pubblico concreto ed attuale alla rimozione dell’atto.
Attraverso il contradditorio, quindi, la partecipazione del privato avrebbe potuto far emergere la necessità di approfondimento istruttorio, il cui mancato espletamento viene ad integrare, altresì, l’illegittimità della revoca in quanto la documentazione posta dall’Amministrazione resistente a sostegno del provvedimento sarebbe irrilevante e inconferente rispetto all’autorizzazione e alla revoca dell’autorizzazione.
PS. Quanti hanno risposto in modo corretto?