La sospensione della patente di guida per violazione delle norme di comportamento è di natura autonoma rispetto a quella determinata dall’alterazione psicofisica del conducente, sia pure accertata con la medesima condotta già sanzionata.
I fatti. Tizio, alla guida del proprio veicolo aveva circolato senza tenere la destra e per aver viaggiato ad una velocità non adeguata in relazione alle caratteristiche del tratto stradale. In considerazione di ciò cagionava un sinistro stradale e, all’esito dei controlli sul suo stato psico fisico veniva riscontrato il suo stato di alterazione determinata dall’uso di stupefacenti, aggravata, nello specifico, dal fatto di aver provocato un incidente con lesioni personali all’altro soggetto coinvolto.
La Cass., sez. II, 09/11/2020, n. 25007, ha chiarito che non sussiste la violazione del divieto del ne bis in idem, data l’oggettiva diversità dei fatti contestati, giustificativi delle due diverse misure, dovendo inoltre evidenziarsi che il superamento dei limiti di velocità e le altre violazioni contestate al ricorrente (e dalle quali è conseguita la sospensione della patente per gg. 30) non sono state affatto ritenute elementi del diverso l’illecito di cui all’art. 187, d.lgs. 285/1992, ma sono stati presi in considerazione quali indizi dello stato di alterazione, desunto – del tutto legittimamente – sia dalle riscontrate anomalie nella guida del veicoli, sia dai risultati delle analisi di laboratorio.
Aggiunge il Collegio che occorre ribadire che le sanzioni accessorie alla commissione di un fatto punito dal codice della strada si distinguono dalla misura disposta dal prefetto ai sensi dell’art. 223 del medesimo codice.
Quest’ultima è provvedimento di natura cautelare che ha carattere necessariamente preventivo rispetto all’accertamento dell’illecito penale, strumentalmente e teleologicamente teso a tutelare con immediatezza l’incolumità e l’ordine pubblico,
impedendo che il conducente continui nell’esercizio di un’attività palesatasi come potenzialmente rischiosa.