DL n°132-2014: separazione tra coniugi in Comune; novità per gli ufficiali di Stati Civile

0
3

Con il D.L. 12 settembre 2014, n. 132  (Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell’arretrato in materia di processo civile) pubblicato in GU (Serie Generale n.212 del) il 12 settembre 2014 ed in vigore dal 13 settembre, sono state dettate alcune disposizioni di interesse per chi opera in P.A.

In questa sessione ci occuperemo delle importanti novità che riguardano gli uffici comunali dello “Stato Civile”.

In buona sostanza, sempreché il testo del D.L. sarà convertito senza modifiche, si arriverà a “separarsi”, nei casi socialmente meno complicati, innanzi ad organi dell’Amministrazione pubblica, senza necessità di ricorrere al Giudice, e con spese minime. Gli ufficiali dello Stato Civile, pertanto, saranno chiamati a compiti ardui e di estremo interesse, se la novella troverà l’appoggio dell’avvocatura e la fiducia dei cittadini nella efficienza comunale.

 

Orbene, l’articolo 12 (rubricato alla voce: “Separazione consensuale, richiesta congiunta  di  scioglimento  o  di cessazione degli effetti civili del  matrimonio  e  modifica  delle condizioni di separazione o di divorzio innanzi all’ufficiale dello stato civile) recita:

1. I coniugi possono concludere, innanzi all’ufficiale dello  stato civile del comune di residenza di uno di loro o del comune presso cui è  iscritto  o  trascritto  l’atto  di  matrimonio,  un  accordo  di separazione personale ovvero, nei casi di cui all’articolo  3,  primo comma, numero 2), lettera b), della legge 10 dicembre 1970,  n.  898, di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del  matrimonio, nonché di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

 

2. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano  in presenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci  o  portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti.

3. L’ufficiale dello stato civile riceve da  ciascuna  delle  parti personalmente la dichiarazione che esse vogliono separarsi ovvero far cessare gli effetti civili del matrimonio o ottenerne lo scioglimento secondo condizioni tra  di  esse  concordate.  Allo  stesso  modo  si procede  per  la  modifica  delle  condizioni  di  separazione  o  di divorzio.  L’accordo  non  può  contenere  patti  di   trasferimento patrimoniale. L’atto contenente l’accordo è compilato e sottoscritto immediatamente dopo il ricevimento  delle  dichiarazioni  di  cui  al presente comma. L’accordo tiene luogo  dei  provvedimenti  giudiziali che definiscono, nei casi di  cui  al  comma  1,  i  procedimenti  di separazione  personale,  di  cessazione  degli  effetti  civili   del matrimonio, di  scioglimento  del  matrimonio  e  di  modifica  delle condizioni di separazione o di divorzio.

 4. All’articolo 3, al secondo capoverso della lettera b) del numero 2 del primo comma della legge 1°  dicembre  1970,  n.  898,  dopo  le parole «trasformato in consensuale» sono  aggiunte  le  seguenti:  «, ovvero dalla data certificata nell’accordo di separazione raggiunto a

seguito di convenzione  di  negoziazione  assistita  da  un  avvocato ovvero dalla  data  dell’atto  contenente  l’accordo  di  separazione concluso innanzi all’ufficiale dello stato civile.».

 5. Al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre  2000,  n. 396 sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 49, comma 1, dopo la lettera g-bis), e’  aggiunta la seguente  lettera:«  g-ter)  gli  accordi  di  scioglimento  o  di cessazione   degli   effetti   civili   del    matrimonio    ricevuti dall’ufficiale dello stato civile;»;  b) all’articolo 63, comma 1, dopo la lettera g), e’  aggiunta  la seguente lettera:« g-ter) gli accordi di  separazione  personale,  di

scioglimento o di cessazione  degli  effetti  civili  del  matrimonio ricevuti dall’ufficiale dello stato civile, nonche’ di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio;»;  c) all’articolo 69, comma 1, dopo la lettera d-bis), e’  aggiunta la seguente lettera:« d-ter) gli accordi di separazione personale, di scioglimento o di cessazione  degli  effetti  civili  del  matrimonio

ricevuti dall’ufficiale dello stato civile;».

6. Alla Tabella D), allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604, dopo il punto 11 delle norme speciali inserire il seguente punto: «11-bis) Il diritto fisso da  esigere  da  parte  dei  comuni  all’atto  della conclusione  dell’accordo  di  separazione   personale,   ovvero   di scioglimento o di cessazione degli  effetti  civili  del  matrimonio, nonche’ di modifica delle condizioni di separazione  o  di  divorzio, ricevuto dall’ufficiale di stato civile del comune  non  puo’  essere

stabilito in misura superiore all’imposta fissa di bollo prevista per le pubblicazioni di matrimonio dall’articolo 4 della tabella allegato A) al decreto del Presidente della Repubblica  26  ottobre  1972,  n.642».

7. Le disposizioni del presente articolo si applicano  a  decorrere dal trentesimo giorno successivo all’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”.

 Pino Napolitano

P.A.sSiamo

Pubblicità

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui