La terza sezione del Consiglio di Stato con Decreto Presidenziale del 27/04/2020 per la riforma del decreto cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima) n. 270/2020, relativo alla sospensione dell’apertura degli esercizi commerciali di negozio, bar e self – service attraverso distributori automatici che vendono bevande e alimenti confezionati in locale liberamente accessibile, ha rigettato il ricorso stabilendo che la libertà economica di cui all’ articolo 41 Cost. regredisce in presenza di valori di sicurezza, libertà e dignità umana.
Il T.A.R. Calabria già con decreto presidenziale aveva rigettato la sospensione degli effetti delle ordinanze del Comune di Catanzaro che sospendevano tali attività, nel rigettare l’appello il Consiglio di Stato stabilisce che il principio di cui sopra può essere esteso a tutti i provvedimenti emanati nel periodo di emergenza COVID19, rilevando che il divieto temporaneo dell’esercizio di un’attività Commerciale non contrasta con l’articolo 41 Cost., l iniziativa economica può essere limitata quando essa sia in contrasto con la sicurezza, la libertà e dignità umana, allorchè ciò derivi dalla necessità di prevenzione avverso la più grave forma di epidemia sanitaria che l’Italia abbia conosciuto dal dopoguerra.
Circa la legittimità dell’atto spetterà al giudice competente valutare se l’atto lesivo sia o meno legittimo e non certo il diritto costituzionalmente tutelato di libera iniziativa economica (art. 41 Cost.) a non perdere, per i giorni di sospensione della distribuzione, il relativo ricavo, l’inammissibilità dell’appello è valutata solo al fine di escludere ogni pericolo di perdita definitiva del bene della vita direttamente tutelato dalla Costituzione. Nel caso in esame si discute di un ordinario e temporaneo pregiudizio economico a fronte di una ordinanza comunale, dovendosi di conseguenza escludere la ricorrenza di uno dei casi eccezionali in cui, con interpretazione costituzionalmente orientata “ praeter legem” il Consiglio di Stato ha ritenuto ammissibile l’appello.