Diritti costituzionali ed emergenza COVID19. Il diritto alla libertà d’iniziativa economica recede rispetto alla tutela della sicurezza, libertà e dignità umana. Consiglio di Stato 27/04/2020.

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La terza sezione del  Consiglio di Stato con Decreto  Presidenziale del 27/04/2020 per la riforma del decreto cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima) n. 270/2020, relativo alla  sospensione dell’apertura degli esercizi commerciali di negozio, bar e self – service attraverso distributori automatici che vendono bevande e alimenti confezionati in locale liberamente accessibile, ha rigettato il ricorso stabilendo che  la libertà economica di cui all’ articolo 41 Cost. regredisce in presenza di valori di sicurezza, libertà e dignità umana.

 Il   T.A.R. Calabria  già con  decreto presidenziale aveva rigettato la sospensione degli effetti delle   ordinanze del Comune di Catanzaro che sospendevano tali attività, nel rigettare l’appello   il Consiglio di Stato  stabilisce che il principio di cui sopra  può essere esteso  a tutti i provvedimenti emanati nel periodo di emergenza COVID19, rilevando che  il   divieto temporaneo dell’esercizio di un’attività Commerciale non contrasta con l’articolo 41 Cost., l iniziativa economica  può essere limitata  quando essa sia in contrasto con la sicurezza, la  libertà e dignità umana, allorchè  ciò derivi dalla necessità di prevenzione avverso la più grave forma di epidemia sanitaria che l’Italia abbia conosciuto dal dopoguerra.

Circa la legittimità dell’atto spetterà al giudice competente valutare se l’atto lesivo sia o meno legittimo  e non certo il diritto costituzionalmente tutelato di libera iniziativa economica (art. 41 Cost.)   a non perdere, per i giorni di sospensione della distribuzione, il relativo ricavo,  l’inammissibilità dell’appello è valutata solo al fine di  escludere ogni pericolo di perdita definitiva del bene della vita direttamente tutelato dalla Costituzione. Nel caso in esame si discute di un ordinario e temporaneo pregiudizio economico a fronte di una ordinanza comunale, dovendosi di conseguenza escludere la ricorrenza di uno dei casi eccezionali in cui, con interpretazione costituzionalmente orientata “ praeter legem” il Consiglio di Stato ha ritenuto ammissibile l’appello.

vedi qui il provvedimento

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