La Corte di Giustizia dell’Unione Europea, con la sentenza 6 maggio 2014, ha annullato la direttiva 2011/82 recante “Scambio transfrontaliero di informazioni sulle infrazioni in materia di sicurezza stradale”, in quanto il fondamento giuridico della direttiva risulta errato.
Gli effetti della direttiva 2011/82 sono mantenuti fino all’entrata in vigore, entro un termine ragionevole che non può eccedere i dodici mesi dalla data di pronuncia della sentenza, di una nuova direttiva basata sul fondamento giuridico appropriato, ossia l’articolo 91, paragrafo 1, lettera c), TFUE.
Alcuni punti del ragionamento della Corte:
L’articolo 87 TFUE, che fa parte del capo 5, relativo alla «Cooperazione di polizia», del titolo V, intitolato «Spazio di libertà, sicurezza e giustizia», della parte terza del trattato FUE, è del seguente tenore:
«1. L’Unione sviluppa una cooperazione di polizia che associa tutte le autorità competenti degli Stati membri, compresi i servizi di polizia, i servizi delle dogane e altri servizi incaricati dell’applicazione della legge specializzati nel settore della prevenzione o dell’individuazione dei reati e delle relative indagini.
2. Ai fini del paragrafo 1, il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, possono stabilire misure riguardanti:
a) la raccolta, l’archiviazione, il trattamento, l’analisi e lo scambio delle pertinenti informazioni;
(…)».
L’articolo 91, paragrafo 1, TFUE, che fa parte del titolo VI, intitolato «Trasporti», della parte terza di tale trattato, così dispone:
«1. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 90 e tenuto conto degli aspetti peculiari dei trasporti, il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria e previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni, stabiliscono:
(…)
c) le misure atte a migliorare la sicurezza dei trasporti;
d) ogni altra utile disposizione».
La direttiva 2011/82, essendo basata sull’articolo 87, paragrafo 2, TFUE, sarebbe stata adottata su un fondamento giuridico errato. Questa disposizione, che concerne la cooperazione di polizia tra i servizi competenti nell’ambito della prevenzione o dell’individuazione dei «reati» e delle relative indagini, potrebbe essere considerata come fondamento giuridico solo per le misure riguardanti specificamente la prevenzione o l’individuazione dei «reati». Dal mero carattere punitivo della nozione di infrazione o dallo scopo repressivo perseguito da quest’ultima non potrebbe dedursi che questa nozione possa essere automaticamente assimilata a quella di «reato», di cui all’articolo 87 TFUE. È certo che, nel contesto dei diritti fondamentali riconosciuti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, siglata a Roma il 4 novembre 1950, con particolare riferimento all’articolo 6 di quest’ultima, la nozione di materia «penale» avrebbe necessariamente una «portata materiale» più ampia, tale da comprendere infrazioni di natura diversa, come le infrazioni di natura amministrativa. Viceversa, nel contesto specifico dei capi 4 e 5 del titolo V della parte terza del trattato FUE, questa nozione fisserebbe i limiti in materia di adozione di misure legislative e pertanto dovrebbe essere definita alla luce della competenza di cui dispone l’Unione ad agire in materia penale. Di conseguenza, tenuto conto, da un lato, della valenza sistematica del titolo V della parte terza del trattato FUE e, dall’altro, delle implicazioni istituzionali derivanti dalla scelta dell’articolo 87 TFUE quale fondamento giuridico di un atto legislativo, occorrerebbe fare riferimento a una nozione più «formale» di reato.
Ciò posto, si ritiene che sia lo scopo che il contenuto della direttiva 2011/82 rientrino nell’ambito della politica dei trasporti e, in particolare, dell’articolo 91 TFUE, il quale, di conseguenza, doveva essere individuato come fondamento giuridico di questa direttiva.
P.A.sSiamo
di Marco Massavelli