Consiglio di Stato, sentenza n°178/2014. Mobilità, giurisdizione e discrezionalità amministrativa.

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Meritevole di attenzione, per la complessità dei temi trattati è la sentenza del Consiglio di Stato Sez. V, n° 178 del 17 gennaio 2014.

 

Sul piano della giurisdizione il collegio afferma:

“L’istituto in questione, infatti, attiene alla gestione del rapporto lavorativo e non presuppone in senso stretto l’esercizio di un potere amministrativo, che giustifichi all’indomani della privatizzazione dell’impiego alle dipendenze della pubblica amministrazione, la giurisdizione del g.a. In questo senso non può che ribadirsi l’orientamento di questa Sezione (Cons. St., Sez. V, 12 settembre 2011, n. 5985), che riprende quello delle Sezioni Unite della Cassazione (Cass., Sez. Un., Ordinanza n. 19251 del 09-09-2010) secondo il quale: “In tema di mobilità per passaggio diretto tra pubbliche amministrazioni, disciplinata attualmente dall’art. 30 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, integrando siffatta procedura una mera modificazione soggettiva del rapporto di lavoro con il consenso di tutte le parti e, quindi, una cessione del contratto, la giurisdizione sulla controversia ad essa relativa (nella specie, instaurata dal dipendente al quale era stato preferito altro candidato al posto da coprire tramite mobilità interna) spetta al giudice ordinario, non venendo in rilievo la costituzione di un nuovo rapporto lavorativo a seguito di procedura selettiva concorsuale e, dunque, la residuale area di giurisdizione del giudice amministrativo di cui al quarto comma dell’art. 63 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165”.

 Sul piano dell’estensione dell’obbligo di accedere alla procedura di mobilità in luogo del concorso, i giudici affermano che:

 

“l’amministrazione regionale resta titolare di un potere di organizzazione che si estrinseca attraverso l’uso di un potere discrezionale nel determinare la quantità dei posti riservati alla mobilità volontaria rispetto a quelli riservati a pubblico concorso. L’esercizio di questo potere discrezionale dovrà essere esercitato mediante un atto fornito di congrua motivazione, affinché si palesino chiaramente quali sono le ragioni per le quali si preferisce reperire sul mercato, piuttosto che tra i dipendenti già in servizio presso altre amministrazioni, le professionalità necessarie “.

Pino Napolitano

P.A.sSiamo

 

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