Differenza tra velocipede a pedalata assistita e ciclomotore

0
682

Il Giudice di Pace di Prato con sentenza n. 473 del 28 settembre 2018 rimarcando la differenza tra velocipede a pedalata assistita e ciclomotore ha condannato il conducente per violazione la violazione dell’art. 116

IL CASO

Un automobilista proponeva opposizione davanti al Giudice di pace di Prato avverso il verbale elevato dalla Polizia locale di Prato, con cui veniva contestata la violazione dell’art. 116, commi quindicesimo e diciassettesimo del codice della strada. Il ricorrente lamentava l’illegittimità del provvedimento, per erronea applicazione della norma contestata, poiché si sarebbe trattato di una bicicletta a pedalata assistita. Il Comune di Prato, costituitosi in giudizio, ribadiva la legittimità del provvedimento, in quanto il ricorrente sarebbe stato coinvolto in un sinistro stradale mentre circolava a bordo di un veicolo a due ruote dotato di motore elettrico autonomo munito di accelerazione e non di biciletta a pedalata assistita.

LA DECISIONE

Il Giudice di pace accoglie il ricorso in quanto dagli atti di causa emerge la legittimità del verbale elevato dalla Polizia locale. Se il veicolo a due ruote si muove senza pedalare non è un velocipede a pedalata assistita ma un ciclomotore. Infatti il ricorrente come unico motivo di opposizione riteneva di essersi trovato alla guida di una bicicletta a pedalata assistita, per condurre la quale non è previsto alcun titolo abilitativo come previsto dal codice della strada. Ecco allora la disamina del Giudice per precisare quando si è in presenza di bicicletta a pedalata assistita e quando invece di ciclomotore. In ausilio ha richiamato la normativa comunitaria, direttiva 2002/24/CE, che all’art. 1 lett. h) definisce bicicletta a pedalata assistita quella dotata di un motore ausiliario elettrico avente potenza nominale continua massima di 0,25 kW, la cui alimentazione è progressivamente ridotta e infine interrotta quando il veicolo raggiunge i 25 km/h o prima se il ciclista smette di pedalare. Ergo perché si possa parlare di bicicletta a pedalata assistita è necessario che il movimento sia generato soltanto dalla pedalata del conducente. Il veicolo che non rispetta anche solo una di tali caratteristiche non può quindi considerarsi rientrante in tale categoria, bensì in quella dei veicoli a motore leggeri a due ruote. Ebbene, nel caso in esame risulta che quello condotto dal ricorrente rientrava proprio in questa seconda categoria di veicoli.  Il mezzo coinvolto nell’incidente risulta infatti dotato di una chiave posta sul fusto centrale, sotto l’innesto del manubrio, e da una manopola di accelerazione che attiva il motore elettrico senza necessità di pedalare. Tale pulsante la priva della qualifica di bicicletta a pedalata assistita, in quanto l’accelerazione viene data per mezzo del pulsante e non della pedalata. I dati tecnici sono stati, altresì, confermati dalla casa di produzione, che nella comunicazione esibita dal Comune afferma che il modello di velocipede de quo va classificato bicicletta a pedalata assistita in quanto immessa sul mercato privo di acceleratore, ma che una volta modificato, come nel caso specifico, installando un acceleratore diventa un veicolo a motore e quindi un ciclomotore. Di conseguenza per la sua conduzione è necessario essere muniti del prescritto titolo abilitativo, in assenza del quale si configura la violazione della guida senza patente

 

 

 

 

Giudice di Pace Prato sentenza n. 473 del 28 settembre 2018

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso ritualmente depositato nella competente cancelleria Z.J. proponeva opposizione avverso il verbale n. 465789S elevato in data 31.08.2017 dalla Polizia Municipale di Prato, con cui veniva contestata la violazione dell’art. 116, comma 15 e 17, D.lgs. 285/92. Il ricorrente proponeva opposizione lamentando l’illegittimità del provvedimento, per erronea applicazione della norma contestata, poiché si sarebbe trattato di una bicicletta a pedalata assistita. In data 30.10.2017 si costituiva in giudizio il Comune di Prato, il quale ribadiva la legittimità del provvedimento, in quanto il ricorrente sarebbe stato coinvolto in un sinistro stradale mentre circolava a bordo di un veicolo a due ruote dotato di motore elettrico autonomo munito di accelerazione e non di biciletta a pedalata assistita.

All’udienza del 02.07.2018 venivano formulate le conclusioni come in epigrafe riportate e successivamente si deliberava dando lettura del dispositivo alle parti presenti.

L’opposizione è infondata e pertanto deve essere rigettata.

Dagli atti di causa emerge la legittimità del provvedimento. Il ricorrente come unico motivo di opposizione affermava di essersi trovato alla guida di una bicicletta a pedalata assistita, per condurre la quale non sarebbe previsto alcun titolo abilitativo ai sensi dell’art. 116 D.lgs. 285/92. Sul punto è quindi necessario precisare quando si tratta di bicicletta a pedalata assistita e quando invece di ciclomotore. La normativa comunitaria, Direttiva 2002/24/CE, all’art. 1 lettera h definisce bicicletta a pedalata assistita quella dotata “di un motore ausiliario elettrico avente potenza nominale continua massima di 0,25 kW, la cui alimentazioneè progressivamente ridotta e infine interrotta quando il veicolo raggiunge i 25 km/h o prima se il ciclista smette di pedalare”. La stessa definizione viene data anche dall’art. 2, par. 2, lettera h del Regolamento 168/2013. Perché si parli di bicicletta a pedalata assistita è necessario quindi che il movimento sia generato soltanto dalla pedalata del conducente. Il veicolo che non rispetta anche solo una di tali caratteristiche non può quindi considerarsi rientrante in tale categoria, bensì in quella dei veicoli a motore leggeri a due ruote. Ebbene, nel caso in esame risulta che quello condotto dal ricorrente rientrava proprio in questa seconda categoria di veicoli.

Dalle fotografie prodotte e che lo rappresentano lo stesso risulta infatti dotato di una chiave posta sul fusto centrale, sotto l’innesto del manubrio, e da una manopola di accelerazione che attiva il motore elettrico senza necessità di pedalare. Tale pulsante la priva della qualifica di bicicletta a pedalata assistita, in quanto l’accelerazione viene data per mezzo del pulsante e non della pedalata. La circostanza è stata affermata anche dalla casa di produzione “XX”, la quale nella comunicazione prodotta dal Comune afferma che il modello di velocipede in questione è bicicletta a pedalata assistita perché immessa sul mercato privo di acceleratore, ma che una volta modificato, come nel caso specifico, installando un acceleratore diventa un veicolo a motore e quindi un ciclomotore. Di conseguenza per la sua conduzione è necessario essere muniti del prescritto titolo abilitativo, in assenza del quale si configura la violazione dell’art. 116 D.lgs. 285/92. Ne deriva la legittimità del verbale.

Alla luce di quanto predetto, deve quindi essere rilevata l’infondatezza della proposta opposizione, che pertanto deve essere rigettata, con conferma del provvedimento impugnato, tenuto conto della provata legittimità dello stesso. Circa le spese del procedimento, si ritengono sussistenti giustificate ed eccezionali ragioni per la compensazione tra le parti, tenuto conto che l’Amministrazione, seppur vittoriosa, non ha presentato apposita prova delle spese vive sostenute e che è stata in giudizio per mezzo di un proprio funzionario appositamente delegato. Infatti la Suprema Corte ha stabilito che “{‘autorità amministrativa che ha emesso il provvedimento sanzionatorio, quando sta in giudizio personalmente o avvalendosi di un funzionario appositamente delegato non può ottenere la condanna

dell’opponente, che sia soccombente, al pagamento dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato, difettando le relative qualità nel funzionario amministrativo che sta in giudizio. In siffatta ipotesi, pertanto, ha diritto solo alla nfusione delle spese, diverse da quelle generali, che abbia concretamente affrontato per lo svolgimento della difesa, da indicarsi in apposita nota” (Cass. Civ. Sez. 1,09/02/2007 n. 2872 e Cass. Civ., Sez. II, 27/08/2007 n. 18066).

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso tempestivamente depositato dal ricorrente avverso il verbale n° 465789 serie S della Polizia Municipale di Prato

RIGETTA

l’opposizione e conferma il verbale n. 465789 Serie S del 31/08/2018 della Polizia Municipale di Prato nel minimo edittale. Compensa le spese del processo.

Pubblicità

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui