Depenalizzazione: norme di riordino del settore termale.
Legge 24/10/2000 n. 323
Articolo 14 comma 3 Comma 4
Riordino del settore termale |
.1. L’autorizzazione ad effettuare la pubblicità delle terme e degli stabilimenti termali nonché delle relative acque termali e dei prodotti derivanti dalle stesse, limitatamente a quanto attiene alle cure termali, alle patologie, alle indicazioni e alle controindicazioni di natura clinico-sanitaria, è rilasciata dall’autorità sanitaria competente per territorio, sentito il parere del servizio di igiene.
2. La pubblicità effettuata in violazione di quanto disposto dal comma 1 e dall’articolo 2, comma 2, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 2 milioni a lire 50 milioni.
3. L’erogazione da parte di centri estetici delle prestazioni di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), è punita con la multa da lire 5 milioni a lire 100 milioni. |
Sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 10.000 ad Euro 50.000 |
Molti dei lettori si chiederanno il motivo per cui si pone l’attenzione ad una norma che riguarda il riordino del settore termale e che si preoccupa di sanzionare l’abusiva pubblicità degli stabilimenti termali o l’erogazione, da parte di centri estetici, di prestazioni proprie dei centri termali autorizzati.
La risposta alla domanda è la seguente: si tratta di una delle tante norme oggetto della depenalizzazione che è entrata in vigore con il D.Lgs n° 8/2016.
Certo, non è la norma più interessante, tra le tante che saranno depenalizzate, ma essa dimostra quanto sia esteso e vario il campo di azione della nuova depenalizzazione.
Per saperne di più, specie con riguardo alla imminente depenalizzazione della “guida senza patente”, il Convegno di Napoli del 29 e 30 gennaio prossimi può essere una buona occasione.