Inserito da Giuseppe Capuano.
Con l’entrata in vigore del D.L. n. 69/2013 (decreto del fare) non è più prevista la presentazione della denuncia degli infortuni, da parte del datore di lavoro alla Pubblica Sicurezza.
Il decreto D.L. n. 69/2013 convertito in Legge dall’ art. 1, comma 1, L. 9 agosto 2013, n. 98. e Pubblicata nella Gazz. Uff. 20 agosto 2013, n. 194, S.O. ha previsto l’ abrogazione dell’art. 54 del D.P.R. n. 1124 del 30/06/1965 che prevedeva la presentazione alla P.S. delle denuncie di infortunio sui luoghi di lavoro. La norma è entrata in vigore dopo sei mesi dalla pubblicazione del Decreto Legge.
Nello stesso decreto è stata modificata la disciplina per le modalità di gestione delle denuncie degli infortuni. Infatti dal 1 gennaio 2014 è l’INAIL che trasmette le denuncie d’infortunio, per via telematica , mediante il Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro, alle autorità di pubblica sicurezza, alle aziende sanitarie locali, alle autorità portuali, marittime e consolari, alle direzioni territoriali del lavoro e ai corrispondenti uffici della Regione siciliana e delle province autonome di Trento e di Bolzano competenti per territorio i dati relativi alle denunce di infortuni sul lavoro mortali e di quelli con prognosi superiore a trenta giorni.
Nel più breve tempo possibile, e in ogni caso entro quattro giorni dalla presa visione, mediante accesso alla banca dati INAIL, dei dati relativi alle denunce di infortuni di cui al primo comma, dell’art. 56 del D.P.R. 1124/65, la direzione territoriale del lavoro – settore ispezione del lavoro procede, su richiesta del lavoratore infortunato, di un superstite o dell’INAIL, ad un’inchiesta al fine di accertare
1) la natura del lavoro al quale era addetto l’infortunato;
2) le circostanze in cui è avvenuto l’infortunio e la causa e la natura di esso, anche in riferimento ad eventuali deficienze di misure di igiene e di prevenzione;
3) l’identità dell’infortunato e il luogo dove esso si trova;
4) la natura e l’entità delle lesioni;
5) lo stato dell’infortunato;
6) la retribuzione;
7) in caso di morte, le condizioni di famiglia dell’infortunato, i superstiti aventi diritto a rendita e la residenza di questi ultimi.
La direzione provinciale del lavoro – settore ispezione del lavoro, qualora lo ritenga necessario ovvero ne sia richiesto dall’Istituto assicuratore o dall’infortunato o dai suoi superstiti, esegue l’inchiesta sul luogo dell’infortunio.