Demolizioni – obbligo del Giudice dell’esecuzione di valutare la proporzionalità della pena col diritto all’abitazione.

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Corte di Cassazione Penale, sez. III n. 32869 del 06/07/2022

A pochi mesi di distanza dalla celebre sentenza di Corte di Cassazione Penale, Sez. 3^, 18 febbraio 2022, n. 5822, con la quale si apriva un orientamento giurisprudenziale volto alla ricerca di un idoneo bilanciamento tra l’Ordine di demolizione di un immobile abusivamente costruito ed il diritto all’abitazione e il rispetto della vita privata e familiare, arriva un’altra autorevole pronunzia.

Con la sentenza di Corte di Cassazione Penale, sez. III n. 32869 del 06/07/2022, gli ermellini, nel richiamare il principio di proporzionalità, così come elaborato dalla giurisprudenza convenzionale nelle sentenze Corte EDU, 21/04/2016, Ivanova e Cherkezov c: Bulgaria, e Corte EDU, 04/08/2020, Kaminskas c. Lituania, hanno sancito che il Giudice per l’Esecuzione, nell’esercizio delle sue funzioni, deve operare un ponderato bilanciamento tra tre distinti aspetti:

a.    l’esigenza di garantire il rispetto della vita privata e familiare e del domicilio, di cui               all’art. 8 della CEDU,

b.   l’eventuale consapevolezza della violazione della legge da parte dell’interessato, per            non incoraggiare azioni illegali in contrasto con la protezione dell’ambiente

c.   i tempi a disposizione dei medesimo, dopo l’irrevocabilità della sentenza di                        condanna, per conseguire, se possibile, la sanatoria dell’immobile ovvero per                     risolvere le proprie esigenze abitative.

Da ciò si ricava il principio in forza del quale l’obbligo da parte del giudice nazionale di valutare e bilanciare i seguenti postulati:

  1. il principio di proporzionalità, quando riguarda attiene ad un manufatto illegalmente edificato, è configurabile esclusivamente in relazione all’immobile destinato ad abituale abitazione degli interessati;
  2. assume rilievo la consapevolezza della illegalità della costruzione da parte degli interessati ai momento dell’edificazione ed alla natura ed al grado della illegalità realizzata;
  3. rileva la disponibilità di un tempo sufficiente per “legalizzare” la situazione, se giuridicamente possibile, o per trovare un’altra soluzione alle proprie esigenze abitative agendo con diligenza;
  4. rilevano anche le condizioni di età avanzata, povertà e basso reddito dell’interessato, il quale deve avere la possibilità di far valere le proprie ragioni davanti ad un tribunale indipendente;
  1. rileva anche l’esigenza di evitare l’esecuzione in momenti in cui verrebbero compromessi altri diritti fondamentali, come, ad esempio, il diritto alla salute o quello dei minori a frequentare la scuola.

In definitiva, avendo il giudice dell’esecuzione mancato di motivare il provvedimento demolitorio, così come declinato dalle coordinate ermeneutiche fornite dalla CEDU in materia di valutazione della proprorzionalità della misura repressiva in bilanciamento ad una pluralità di diritti garantiti dall’U.E, la sentenza impugnata è stata annullata con rinvio per un rinnovato esame.

clicca qui per la sentenza 32869

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