D.L. n°90/2014 (seconda parte): Articolo 6, divieto di incarichi dirigenziali a soggetti in quiescenza.

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E’ stato pubblicato, nella G.U. (Serie Generale) n.144 del 24 giugno 2014, il DECRETO-LEGGE 24 giugno 2014, n. 90, recante: “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari”. L’entrata in vigore del provvedimento è immediata; pertanto dal 25 giugno 2014 le sue previsioni sono immediatamente operative.

 

 

Proponiamo, all’attenzione del lettore, con cadenza giornaliera, i singoli articoli di peculiare interesse per chi lavora in P.A.

 

Continuiamo con l’articolo 6

 

Art. 6: (Divieto di incarichi dirigenziali a soggetti in quiescenza)

 

 

1. All’articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,  le parole da “a soggetti, gia’ appartenenti ai ruoli delle stesse”  fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: “a soggetti  gia’ lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza. Alle  suddette amministrazioni e’, altresi’, fatto divieto di conferire ai  medesimi soggetti incarichi dirigenziali o direttivi o cariche  in  organi  di governo delle amministrazioni di cui al primo periodo. Sono  comunque consentiti gli incarichi e le cariche conferiti a titolo gratuito. Il presente comma non si applica agli incarichi e  alle  cariche  presso organi costituzionali.”.

2. Le disposizioni dell’articolo 5, comma 9, del  decreto-legge  n. 95 del 2012, come modificato dal comma 1, si applicano agli incarichi conferiti a decorrere dalla data di entrata in  vigore  del  presente decreto.

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