Decreto Legge n°90/2014 (prima parte): articolo 4, mobilità obbligatoria e volontaria.

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È stato pubblicato, nella G.U. (Serie Generale) n.144 del 24 giugno 2014, il DECRETO-LEGGE 24 giugno 2014, n. 90, recante: “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari”. L’entrata in vigore del provvedimento è immediata; pertanto dal 25 giugno 2014 le sue previsioni sono immediatamente operative.

 Proporremo, all’attenzione del lettore, con cadenza giornaliera, alcuni articoli del citato D.L. di peculiare interesse per chi lavora in P.A.

 

 cominciamo con l’articolo 4

 

Art. 4 (Mobilita’ obbligatoria e volontaria)

1. I commi da 1 a 2 dell’articolo 30  del  decreto  legislativo  30 marzo  2001,   n.   165   sono   sostituiti   dai   seguenti:

 

“1.   Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico  mediante passaggio diretto di dipendenti  di  cui  all’articolo  2,  comma  2, appartenenti a una qualifica  corrispondente  e  in  servizio  presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento,  previo assenso dell’amministrazione  di  appartenenza.  Le  amministrazioni, fissando preventivamente i criteri di scelta, pubblicano sul  proprio sito istituzionale, per un periodo pari almeno a  trenta  giorni,  un bando in cui sono indicati i posti che intendono ricoprire attraverso passaggio  diretto  di  personale  di  altre   amministrazioni,   con indicazione dei requisiti da possedere.  In  via  sperimentale  e  in attesa dell’introduzione di nuove procedure per la determinazione dei fabbisogni standard di personale delle amministrazioni pubbliche, per il trasferimento  tra  le  sedi  centrali  di  differenti  ministeri, agenzie ed enti pubblici non economici  nazionali  non  e’  richiesto l’assenso dell’amministrazione di appartenenza, la quale  dispone  il trasferimento entro due mesi dalla richiesta dell’amministrazione  di destinazione, fatti salvi i termini per il preavviso e  a  condizione che l’amministrazione di destinazione abbia una percentuale di  posti vacanti superiore all’amministrazione di appartenenza. Per  agevolare le procedure di mobilita’ la Presidenza del Consiglio dei Ministri  – Dipartimento  della   funzione   pubblica   istituisce   un   portale finalizzato all’incontro tra la domanda e l’offerta di mobilita’.

2. Nell’ambito dei rapporti di lavoro di cui all’articolo 2,  comma 2, le sedi delle amministrazioni pubbliche  di  cui  all’articolo  1, comma 2, collocate nel territorio dello stesso  comune  costituiscono medesima unita’ produttiva ai sensi  dell’articolo  2103  del  codice civile. Parimenti costituiscono medesima unita’  produttiva  le  sedi collocate a una distanza non superiore ai cinquanta chilometri  dalla sede in cui il dipendente e’ adibito. I dipendenti  possono  prestare attivita’ lavorativa nella stessa  amministrazione  o,   previo   accordo   tra   le   amministrazioni interessate,  in  altra  nell’ambito  dell’unita’   produttiva   come definita  nel  presente  comma.  Con  decreto  del  Ministro  per  la semplificazione e la pubblica  amministrazione,  previa  intesa,  ove necessario, in sede di conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,  possono  essere  fissati criteri per realizzare i processi di cui al presente comma, anche con passaggi diretti di personale tra  amministrazioni  senza  preventivo accordo, per garantire l’esercizio delle  funzioni  istituzionali  da parte delle amministrazioni che presentano carenze di organico.

 2.1. Nei casi di cui ai commi 1 e 2 per i quali sia  necessario  un trasferimento di risorse, si applica il comma 2.3.

2.2. Sono nulli gli accordi, gli atti o le clausole  dei  contratti collettivi in contrasto con le disposizioni di cui ai commi 1 e 2.

 2.3. Al fine di favorire i processi di cui  ai  commi  1  e  2,  e’ istituito, nello stato di previsione del  Ministero  dell’economia  e delle finanze, un fondo destinato al  miglioramento dell’allocazione del personale presso le pubbliche amministrazioni, con una  dotazione di 15 milioni di euro per l’anno 2014 e  di  30  milioni  di  euro  a decorrere  dall’anno  2015,  da   attribuire   alle   amministrazioni destinatarie dei predetti processi. Al fondo confluiscono,  altresi’, le risorse corrispondenti al  cinquanta  per  cento  del  trattamento economico  spettante  al  personale  trasferito  mediante  versamento all’entrata dello  Stato  da  parte  dell’amministrazione  cedente  e corrispondente riassegnazione al fondo  ovvero  mediante  contestuale riduzione dei trasferimenti statali  all’amministrazione  cedente.  I criteri di utilizzo e le  modalita’  di  gestione-delle  risorse  del fondo sono stabiliti con decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle  finanze. In  sede  di  prima  applicazione,  nell’assegnazione  delle  risorse vengono   prioritariamente   valutate   le   richieste    finalizzate all’ottimale funzionamento degli  uffici  giudiziari  che  presentino rilevanti carenze  di  personale.  Le  risorse  sono  assegnate  alle amministrazioni  di  destinazione  sino  al  momento   di   effettiva permanenza in servizio del personale oggetto delle procedure  di  cui ai commi 1 e 2.

2.4. Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 2.3, pari a  15 milioni di euro per l’anno 2014 e a 30 milioni di  euro  a  decorrere dall’anno 2015, si provvede, quanto a 6 milioni di  euro  per  l’anno 2014  e  a  9  milioni  di  euro  a  decorrere  dal   2015   mediante corrispondente  riduzione  dell’autorizzazione  di   spesa   di   cui all’articolo 3, comma 97, della  legge  24  dicembre  2007,  n.  244, quanto  a  9  milioni  di  euro  a  decorrere   dal   2014   mediante corrispondente  riduzione  dell’autorizzazione  di   spesa   di   cui all’articolo 1, comma 14, del decreto-legge del 3  ottobre  2006,  n. 262 convertito con modificazioni, dalla legge 24  novembre  2006,  n. 286 e quanto a 12 milioni di  euro  a  decorrere  dal  2015  mediante corrispondente  riduzione  dell’autorizzazione  di   spesa   di   cui all’articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2006,  n.  296.  A decorrere dall’anno 2015, si  provvede  ai  sensi  dell’articolo  11, comma 3, lettera d),  della  legge  31  dicembre  2009,  n.  196.  Il Ministro dell’economia e delle finanze e’  autorizzato  ad  apportare con  propri  decreti  le  occorrenti  variazioni  di   bilancio   per l’attuazione del presente articolo.”.

 2. E’ abrogato l’articolo 1, comma 29, del decreto-legge 13  agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.

3. Il decreto di cui all’articolo 29-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e’ adottato, secondo la  procedura  ivi  indicata, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge  di conversione del presente decreto. Decorso  il  suddetto  termine,  la tabella di equiparazione ivi prevista e’  adottata  con  decreto  del Ministro   delegato   per   la   semplificazione   e   la    pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro  dell’economia  e  delle finanze. Le successive modifiche sono operate secondo la procedura di cui al citato articolo 29-bis.

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