È stato pubblicato, nella G.U. (Serie Generale) n.144 del 24 giugno 2014, il DECRETO-LEGGE 24 giugno 2014, n. 90, recante: “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari”. L’entrata in vigore del provvedimento è immediata; pertanto dal 25 giugno 2014 le sue previsioni sono immediatamente operative.
Proporremo, all’attenzione del lettore, con cadenza giornaliera, alcuni articoli del citato D.L. di peculiare interesse per chi lavora in P.A.
cominciamo con l’articolo 4
Art. 4 (Mobilita’ obbligatoria e volontaria)
1. I commi da 1 a 2 dell’articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 sono sostituiti dai seguenti:
“1. Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti di cui all’articolo 2, comma 2, appartenenti a una qualifica corrispondente e in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento, previo assenso dell’amministrazione di appartenenza. Le amministrazioni, fissando preventivamente i criteri di scelta, pubblicano sul proprio sito istituzionale, per un periodo pari almeno a trenta giorni, un bando in cui sono indicati i posti che intendono ricoprire attraverso passaggio diretto di personale di altre amministrazioni, con indicazione dei requisiti da possedere. In via sperimentale e in attesa dell’introduzione di nuove procedure per la determinazione dei fabbisogni standard di personale delle amministrazioni pubbliche, per il trasferimento tra le sedi centrali di differenti ministeri, agenzie ed enti pubblici non economici nazionali non e’ richiesto l’assenso dell’amministrazione di appartenenza, la quale dispone il trasferimento entro due mesi dalla richiesta dell’amministrazione di destinazione, fatti salvi i termini per il preavviso e a condizione che l’amministrazione di destinazione abbia una percentuale di posti vacanti superiore all’amministrazione di appartenenza. Per agevolare le procedure di mobilita’ la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica istituisce un portale finalizzato all’incontro tra la domanda e l’offerta di mobilita’.
2. Nell’ambito dei rapporti di lavoro di cui all’articolo 2, comma 2, le sedi delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, collocate nel territorio dello stesso comune costituiscono medesima unita’ produttiva ai sensi dell’articolo 2103 del codice civile. Parimenti costituiscono medesima unita’ produttiva le sedi collocate a una distanza non superiore ai cinquanta chilometri dalla sede in cui il dipendente e’ adibito. I dipendenti possono prestare attivita’ lavorativa nella stessa amministrazione o, previo accordo tra le amministrazioni interessate, in altra nell’ambito dell’unita’ produttiva come definita nel presente comma. Con decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, previa intesa, ove necessario, in sede di conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, possono essere fissati criteri per realizzare i processi di cui al presente comma, anche con passaggi diretti di personale tra amministrazioni senza preventivo accordo, per garantire l’esercizio delle funzioni istituzionali da parte delle amministrazioni che presentano carenze di organico.
2.1. Nei casi di cui ai commi 1 e 2 per i quali sia necessario un trasferimento di risorse, si applica il comma 2.3.
2.2. Sono nulli gli accordi, gli atti o le clausole dei contratti collettivi in contrasto con le disposizioni di cui ai commi 1 e 2.
2.3. Al fine di favorire i processi di cui ai commi 1 e 2, e’ istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, un fondo destinato al miglioramento dell’allocazione del personale presso le pubbliche amministrazioni, con una dotazione di 15 milioni di euro per l’anno 2014 e di 30 milioni di euro a decorrere dall’anno 2015, da attribuire alle amministrazioni destinatarie dei predetti processi. Al fondo confluiscono, altresi’, le risorse corrispondenti al cinquanta per cento del trattamento economico spettante al personale trasferito mediante versamento all’entrata dello Stato da parte dell’amministrazione cedente e corrispondente riassegnazione al fondo ovvero mediante contestuale riduzione dei trasferimenti statali all’amministrazione cedente. I criteri di utilizzo e le modalita’ di gestione-delle risorse del fondo sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. In sede di prima applicazione, nell’assegnazione delle risorse vengono prioritariamente valutate le richieste finalizzate all’ottimale funzionamento degli uffici giudiziari che presentino rilevanti carenze di personale. Le risorse sono assegnate alle amministrazioni di destinazione sino al momento di effettiva permanenza in servizio del personale oggetto delle procedure di cui ai commi 1 e 2.
2.4. Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 2.3, pari a 15 milioni di euro per l’anno 2014 e a 30 milioni di euro a decorrere dall’anno 2015, si provvede, quanto a 6 milioni di euro per l’anno 2014 e a 9 milioni di euro a decorrere dal 2015 mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 3, comma 97, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, quanto a 9 milioni di euro a decorrere dal 2014 mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 14, del decreto-legge del 3 ottobre 2006, n. 262 convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 e quanto a 12 milioni di euro a decorrere dal 2015 mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A decorrere dall’anno 2015, si provvede ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio per l’attuazione del presente articolo.”.
2. E’ abrogato l’articolo 1, comma 29, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.
3. Il decreto di cui all’articolo 29-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e’ adottato, secondo la procedura ivi indicata, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Decorso il suddetto termine, la tabella di equiparazione ivi prevista e’ adottata con decreto del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. Le successive modifiche sono operate secondo la procedura di cui al citato articolo 29-bis.