Come anticipato nelle tre precedenti parti già pubblicate su questo sito, ribadiamo che è stato pubblicato, nella G.U. (Serie Generale) n.144 del 24 giugno 2014, il DECRETO-LEGGE 24 giugno 2014, n. 90, recante: “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari”. L’entrata in vigore del provvedimento è immediata; pertanto dal 25 giugno 2014 le sue previsioni sono immediatamente operative.
Proponiamo, all’attenzione del lettore, con cadenza giornaliera, i singoli articoli di peculiare interesse per chi lavora in P.A.
Articolo 9
Riforma degli onorari dell’Avvocatura generale dello Stato e delle avvocature degli enti pubblici
1. Sono abrogati il comma 457 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e il comma 3 dell’articolo 21 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611. L’abrogazione del citato comma 3 ha efficacia relativamente alle sentenze depositate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Nelle ipotesi di sentenza favorevole con recupero delle spese legali a carico delle controparti, il dieci per cento delle somme recuperate e’ ripartito tra gli avvocati dello Stato o tra gli avvocati dipendenti dalle altre amministrazioni, in base alle norme del regolamento delle stesse. Il presente comma non si applica agli avvocati inquadrati con qualifica non dirigenziale negli enti pubblici e negli enti territoriali.
2. In tutti i casi di pronunciata compensazione integrale delle spese, ivi compresi quelli di transazione dopo sentenza favorevole alle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, ai dipendenti, ivi incluso il personale dell’Avvocatura dello Stato, non sono corrisposti compensi professionali.
3. I commi 1, terzo periodo, e 2 si applicano alle sentenze depositate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.