D.L. n°90/2014 (quarta parte): Articolo 9, Riforma degli onorari dell’Avvocatura generale dello Stato e delle avvocature degli enti pubblici.

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Come anticipato nelle tre precedenti parti già pubblicate su questo sito, ribadiamo che è stato pubblicato, nella G.U. (Serie Generale) n.144 del 24 giugno 2014, il DECRETO-LEGGE 24 giugno 2014, n. 90, recante: “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari”. L’entrata in vigore del provvedimento è immediata; pertanto dal 25 giugno 2014 le sue previsioni sono immediatamente operative.

 

Proponiamo, all’attenzione del lettore, con cadenza giornaliera, i singoli articoli di peculiare interesse per chi lavora in P.A.

 

 

Articolo 9

Riforma degli onorari dell’Avvocatura generale dello Stato  e  delle avvocature degli enti pubblici

 

1. Sono abrogati il  comma  457  dell’articolo  1  della  legge  27 dicembre 2013, n. 147 e il comma 3 dell’articolo 21 del regio decreto 30 ottobre 1933,  n.  1611.  L’abrogazione  del  citato  comma  3  ha efficacia relativamente alle sentenze depositate successivamente alla data di entrata in vigore del  presente  decreto.  Nelle  ipotesi  di sentenza favorevole con recupero delle spese legali  a  carico  delle controparti, il dieci per cento delle somme recuperate  e’  ripartito tra gli avvocati dello Stato o  tra  gli  avvocati  dipendenti  dalle altre amministrazioni, in  base  alle  norme  del  regolamento  delle stesse. Il presente comma non si applica agli avvocati inquadrati con qualifica  non  dirigenziale  negli  enti  pubblici  e   negli   enti territoriali.

2. In tutti i casi di  pronunciata  compensazione  integrale  delle spese, ivi compresi quelli di transazione  dopo  sentenza  favorevole alle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1,  comma  2,  del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, ai dipendenti, ivi incluso il personale dell’Avvocatura dello  Stato, non sono corrisposti compensi professionali.

3. I commi 1,  terzo  periodo,  e  2  si  applicano  alle  sentenze depositate  successivamente  alla  data  di  entrata  in  vigore  del presente decreto.

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