D.L. n°90/2014 (terza parte): Articolo 7, Prerogative sindacali nelle pubbliche amministrazioni.

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Come anticipato nelle due precedenti parti già pubblicate su questo sito, ribadiamo che è stato pubblicato, nella G.U. (Serie Generale) n.144 del 24 giugno 2014, il DECRETO-LEGGE 24 giugno 2014, n. 90, recante: “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari”. L’entrata in vigore del provvedimento è immediata; pertanto dal 25 giugno 2014 le sue previsioni sono immediatamente operative.

 

Proponiamo, all’attenzione del lettore, con cadenza giornaliera, i singoli articoli di peculiare interesse per chi lavora in P.A.

articolo 7

 

1. Ai  fini  della  razionalizzazione  e  riduzione  della   spesa pubblica,  a  decorrere  dal  1° settembre   2014,   i   contingenti complessivi dei distacchi, aspettative  e  permessi  sindacali,  gia’ attribuiti dalle rispettive disposizioni regolamentari e contrattuali vigenti  al  personale  delle  pubbliche   amministrazioni   di   cui all’articolo 1, comma 2, ivi compreso  quello  dell’articolo  3,  del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono ridotti del cinquanta per cento per ciascuna associazione sindacale.

2. Per ciascuna associazione sindacale, la riduzione dei  distacchi di cui al comma 1  e’  operata  con  arrotondamento  delle  eventuali frazioni all’unita’ superiore e non opera nei casi di assegnazione di un solo distacco.

 3.  Con  le  procedure  contrattuali  e  negoziali   previste   dai rispettivi ordinamenti puo’ essere  modificata  la  ripartizione  dei contingenti ridefiniti ai sensi dei commi 1 e 2 tra  le  associazioni sindacali.

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