Giusto per non perdere il ritmo nella lettura periodica della Legge sul procedimento amministrativo, qui annotiamo (dopo la conversione in Legge) che con gli articoli 61, 62 e 63, del C.D. “decreto semplificazioni bis”, sono stati modificati importanti articolo della L.241/1990.
Procediamo con ordine:
DECRETO-LEGGE 31 maggio 2021, n. 77
(convertito con LEGGE 29 luglio 2021, n. 108 in SO n.26, relativo alla G.U. 30/07/2021, n.181)
Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.
Art. 61 (Modifiche alla disciplina del potere sostitutivo)
- All’articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al comma 9-bis:
1) il primo periodo e’ sostituito dal seguente: “L’organo di governo individua un soggetto nell’ambito delle figure apicali dell’amministrazione o una unita’ organizzativa cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia.”;
2) al terzo periodo, dopo le parole “l’indicazione del soggetto” sono inserite le seguenti: “o dell’unita’ organizzativa”;
- b) il comma 9-ter e’ sostituito dal seguente: “9-ter. Decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento o quello superiore di cui al comma 7, il responsabile o l’unita’ organizzativa di cui al comma 9-bis, d’ufficio o su richiesta dell’interessato, esercita il potere sostitutivo e, entro un termine pari alla meta’ di quello originariamente previsto, conclude il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario.”
Fin qua, nulla di sconvolgente per importanza: si prevede la possibilità che, ad essere investito del potere sostitutivo, possa essere non solo, come già accadeva, una figura apicale all’interno dell’amministrazione ma, ed è questa la novità, un’unità organizzativa. Si tratta di una previsione dal valore prevalentemente organizzativo incidendo la stessa sul “chi” può esercitare detto potere. Inoltre si prevede che il potere sostitutivo possa essere attivato anche d’ufficio, non essendo più indispensabile una formale sollecitazione nel suo esercizio.
ART. 62 (Modifiche alla disciplina del silenzio assenso)
- All’articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo il comma 2, e’ inserito il seguente: “2-bis. Nei casi in cui il silenzio dell’amministrazione equivale a provvedimento di accoglimento ai sensi del comma 1, fermi restando gli effetti comunque intervenuti del silenzio assenso, l’amministrazione e’ tenuta, su richiesta del privato, a rilasciare, in via telematica, un’attestazione circa il decorso dei termini del procedimento e pertanto dell’intervenuto accoglimento della domanda ai sensi del presente articolo. Decorsi inutilmente dieci giorni dalla richiesta, l’attestazione e’ sostituita da una dichiarazione del privato ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.”.
Questo nuovo comma 2 bis nell’art. 20 ci lascia molti dubbi applicativi. In linea di massima pare piuttosto chiaro che non siamo al cospetto del dilagare del silenzio assenso, in quanto i suoi argini restano compresi nei casi previsti, dalla legge per il suo esercizio. Si tratterebbe, di contro, di una sorta di specificazione (come definito dalla dottrina) con “finalità probatoria” imponendosi, alla pubblica amministrazione proceduralmente inadempiente, di attestare che il termine per adottare il provvedimento richiestole è ormai decorso e che, trovando applicazione l’istituto del silenzio assenso; subordinata al preventivo inutile decorso del termine assegnato per il rilascio dell’attestazione, v’è poi la possibilità per l’interessato di autodichiarare l’intervenuta maturazione del silenzio assenso.
ART. 63 (Annullamento d’ufficio)
- All’articolo 21-nonies, comma 1 ((e comma 2-bis)), della legge 7 agosto 1990, n. 241, la parola “diciotto” e’ sostituita dalla seguente: “dodici”.
La norma non stravolge l’istituto dell’annullamento d’ufficio ma si limita a ridurre, da diciotto a dodici mesi, il termine che il comma 1, dell’articolo 21-nonies, prevede per il relativo esercizio in ordine ai provvedimenti amministrativi di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici. Con tale modifica il legislatore strizza l’occhio al principio del legittimo affidamento dei predetti terzi e, più in generale, sulla stabilità dei rapporti tra amministrazione e amministrati.
Sarà interessante, per quel che qui ci occupa, capire come la modifica indotta dall’articolo 62 inciderà sulla disciplina, ad esempio, dell’art. 204 CdS (ultimo periodo comma 1 bis: “Decorsi detti termini senza che sia stata adottata l’ordinanza del prefetto, il ricorso si intende accolto”). Le Prefettura predisporranno queste attestazioni a richiesta di parte, o chiederanno agli organi da cui dipendono gli accertatori di provvedere in tal senso?


