Controlli nei cantieri edili della P.L. di Girolamo Simonato*

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Nell’attività di Polizia Locale, ricopre un elemento fondamentale è quello relativo alle funzioni di “polizia edilizia”.

Si può affermare che questa attività rientra a pieno titolo nelle competenza “trasversali” degli operatori di polizia amministrativa e di polizia giudiziaria.

Analizzando le due competenze dettate dalle due fattispecie, si possono così riassumere:

Polizia amministrativa: è quella funzione caratterizzata da un complesso di norme attribuite, in via prioritaria alla pubblica amministrazione, con l’obiettivo di garantire lo svolgimento delle attività disciplinate da una legge amministrativa;

Polizia giudiziaria: è quella funzione che prevede, anche di propria iniziativa, come espresso dall’ art. 55 c.p.p. “Funzioni della polizia giudiziaria” 1. La polizia giudiziaria deve, anche di propria iniziativa, prendere notizia dei reati, impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori, ricercarne gli autori, compiere gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant’altro possa servire per l’applicazione della legge penale.” da parte degli agenti e ufficiali, come dettato dall’art. 57 c.p.p. ”Ufficiali e agenti di polizia giudiziaria” 3. Sono altresì ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, nei limiti del servizio cui sono destinate e secondo le rispettive attribuzioni, le persone alle quali le leggi e i regolamenti attribuiscono le funzioni previste dall’articolo 55.”, nonché l’art. 5 della Legge 65/86, che prevede: “Funzioni di polizia giudiziaria, di polizia stradale, di pubblica sicurezza” comma 1. Il personale che svolge servizio di polizia municipale, nell’ambito territoriale dell’ente di appartenenza e nei limiti delle proprie attribuzioni, esercita anche:

  1. a) funzioni di polizia giudiziaria, rivestendo a tal fine la qualità di agente di polizia giudiziaria, riferita agli operatori, o di ufficiale di polizia giudiziaria, riferita ai responsabili del servizio o del Corpo e agli addetti al coordinamento e al controllo, ai sensi dell’articolo 221, terzo comma, del codice di procedura penale”.

Per il c.d. principio di specialità, è importante il Testo unico dell’edilizia, Decreto del Presidente della Repubblica del 06 giugno 2001, n. 380 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”, ultimamente revisionato dalla Legge n. 120/2020 di conversione del dl 76/2020 “decreto semplificazioni”, il cui dispositivo legislativo contiene i principi fondamentali e generali e le disposizioni per la disciplina dell’attività edilizia.

Per le nostre attività è fondamentale quanto inserito al Titolo IV Vigilanza sull’attività urbanistico edilizia, responsabilità e sanzioni – Capo I Vigilanza sull’attività urbanistico -edilizia e responsabilità, art. 27 ”Vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia”, che prevede in capo al dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale esercita, anche secondo le modalità stabilite dallo statuto o dai regolamenti dell’ente, la vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia nel territorio comunale per assicurarne la rispondenza alle norme di legge e di regolamento, alle prescrizioni degli strumenti urbanistici ed alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi.

La citazione di cui al comma 4, indica in modo specifico che : “ Gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, ove nei luoghi in cui vengono realizzate le opere non sia esibito il permesso di costruire, ovvero non sia apposto il prescritto cartello, ovvero in tutti gli altri casi di presunta violazione urbanistico-edilizia, ne danno immediata comunicazione all’autorità giudiziaria, al competente organo regionale e al dirigente del competente ufficio comunale, il quale verifica entro trenta giorni la regolarità delle opere e dispone gli atti conseguenti.”

A titolo esemplificativo, la sentenza della Corte di Cassazione Sezione Penale III del 11 settembre 2020, n. 25927, ha così affermato: “Orbene, come rilevato al punto l.3 del primo motivo di ricorso, il Tribunale del Riesame ha mancato di confrontarsi adeguatamente con le osservazioni critiche contenute dall’elaborato tecnico del consulente della difesa, limitandosi invero a qualificarle come personali interpretazioni, senza spiegare le ragioni in fatto e in diritto per cui le stesse fossero inidonee a smentire l’impostazione accusatoria.

Né può ritenersi esaustivo il costante richiamo dell’ordinanza impugnata alle valutazioni degli operanti della P.G. che, per quanto provenienti da soggetti qualificati, non si sottraggono comunque alla necessità di verifica rispetto agli ulteriori elementi ricostruttivi disponibili, soprattutto se di segno contrario.”

La qualifica di specie è anche riconosciuta dall’art. 69 Accertamento delle violazioni del D.P.R. 380/01 nella parte in cui prevede che i funzionari e agenti comunali che accertino l’inosservanza degli adempimenti previsti nei precedenti articoli, redigono processo verbale che, a cura del dirigente o responsabile del competente ufficio comunale, verrà inoltrato all’Autorità giudiziaria competente ed all’ufficio tecnico della regione per i provvedimenti di cui all’articolo 70.

Seguendo il filone dell’accertamento delle violazioni, è interessante un passaggio della sentenza 2781 del 11/05/2011 emessa dal Consiglio di Stato, sezione VI che si riporta: “ Il motivo non può trovare accoglimento in quanto, se per un verso deve affermarsi (sulla base di quanto esposto infra, sub 3.3.1.) la competenza del Sindaco all’adozione di atti di accertamento nella materia della repressione degli abusi edilizi, per altro verso, non può disconoscersi la generale competenza del Corpo di Polizia Municipale all’acquisizione dei fatti la cui conoscenza risulta prodromica e strumentale all’esercizio da parte del Sindaco delle proprie competenze in materia (si tratta, del resto, di un mero corollario delle previsioni normative che attribuiscono al medesimo Corpo, laddove costituito, generali competenze in materia di polizia locale, nonché le funzioni in materia di polizia giudiziaria nelle materie di competenza comunale: v. la legge 7 marzo 1986, n. 65).”

Diverso è il dettato di cui all’art. 103 del D.P.R. 380/01 “Vigilanza per l’osservanza delle norme tecniche”, il quale prevede che:” gli ufficiali di polizia giudiziaria, gli ingegneri e geometri degli uffici tecnici delle amministrazioni statali e degli uffici tecnici regionali, provinciali e comunali, le guardie doganali e forestali, gli ufficiali e sottufficiali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e in generale tutti gli agenti giurati a servizio dello Stato, delle province e dei comuni sono tenuti ad accertare che chiunque inizi costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni sia in possesso dell’autorizzazione rilasciata dal competente ufficio tecnico della regione a norma degli articoli 61 e 94.

  1. I funzionari di detto ufficio debbono altresì accertare se le costruzioni, le riparazioni e ricostruzioni procedano in conformità delle presenti norme. Ai fini dell’esercizio dell’attività prevista dal presente articolo, sono individuati come prioritari i lavori avviati o effettuati sulla base di autorizzazione rilasciata secondo le modalità di cui all’articolo 94, comma 2-bis <comma aggiornato dalla Legge n.120/2020 (legge semplificazioni)>.
  2. Eguale obbligo spetta agli ingegneri e geometri degli uffici tecnici succitati quando accedano per altri incarichi qualsiasi nei comuni danneggiati, compatibilmente coi detti incarichi.”.

Come si apprende è dovere della Polizia Locale prendere notizia degli abusi edilizi, anche di iniziativa, individuarne gli autori e, come ben sancito dal diritto penale, impedire che questi vengano portati a conseguenze ulteriori.

Può succede che durante l’espletamento dell’attività di Polizia Locale, dedicata agli accertamenti dei cantieri edili, aventi carattere preventivo o repressivo, vi sia un rifiuto di far accedere all’area da parte del personale presente.

A questo proposito è interessante la sentenza n. 804 del 21/05/2008 del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce – Sezione Seconda, che così afferma: “ in qualsiasi luogo in cui si svolgano lavori edili; in caso di rifiuto la P.G. può accedere anche con la forza nel cantiere ed in caso di opposizione si configura il reato di resistenza a Pubblico Ufficiale.

L’istanza di accesso in esame è volta all’acquisizione di documenti inerenti l’attività della Polizia Municipale a seguito dell’accertamento effettuato e l’attività del Comune riguardante la regolarità edilizia.

Per quanto riguarda i primi è da ritenere che questi sono sottratti all’accesso sino alla definizione del procedimento penale.

Infatti, la giurisprudenza alla quale si aderisce ha precisato che “l’art. 24 della L. n. 241/1990, nella versione riformulata dalla L. 11 febbraio 2005, n. 15 ha sancito, elevando a rango superiore un principio già introdotto a livello regolamentare: l’esclusione dell’esibizione di atti utilizzati nel corso dell’attività giudiziaria o di polizia. Orbene, essendo stata sancita con legge ordinaria la sottrazione di tali categorie di documenti alla conoscibilità degli stessi interessati, in tale prospettiva non sono ostensibili, ex artt. 114 e 329 c.p.p., gli atti afferenti ad informative penali inoltrate nei confronti degli istanti, ad eventuali indagini in corso, in quanto relative ad un (eventuale) procedimento penale e rientranti perciò nella esclusiva disponibilità dell’organo requirente procedente. La previsione in esame è infatti chiaramente finalizzata ad escludere la piena ostensibilità delle relazioni di servizio che non costituiscono atti presupposti volti all’adozione di un provvedimento amministrativo, ma piuttosto atti volti a sollecitare l’iniziativa penale da parte dell’autorità giudiziaria, e quindi atti inerenti non allo svolgimento dell’attività amministrativa, quanto alla (diversa) attività di promozione e collaborazione dell’attività di prevenzione e repressione della criminalità” (Tar Aquila, sez. I, 27 ottobre 2017, n. 454).

Nel caso in esame, deve ritenersi che l’ostensione di tutti gli atti della Polizia Municipale, deve essere differita alla conclusione del procedimento, in quanto atti di natura ispettiva, connessi direttamente e immediatamente all’esercizio di funzioni di polizia giudiziaria, sottratti alla visione ai sensi dell’art. 329 c.p.p. fino alla conclusione del procedimento medesimo (cfr. Tar Lazio, sez. II, 1° febbraio 2017, n. 1644).”

Generalmente i controlli avvengono su segnalazione di privati, possono interessare abusi edilizi totali o altre fattispecie collegate all’attività edilizia, di cui al D.P.R. 380/01.

In questo excursus, si è accennato dello svolgimento dell’attività di controllo urbanistico-edilizio, svolto dagli appartenenti alla Polizia Locale.

La professionalità acquisita, dai vari corpi di Polizia Locale, nell’applicazione di tali principi, consente di semplificare l’attività di controllo, anche congiunte con gli uffici tecnici, con l’obiettivo di migliorare l’efficacia e l’efficienza, nonchè la finalità di perseguire la tutela del pubblico interesse, limitando, nel limite del possibile, le attività di abusivismo edilizio sul territorio.

* Comandante P.L. Occhiobello (RO)

 

 

 

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