Ci siamo abituati a leggere gli interventi dell’ex AGVP, oggi ANAC, che censura comportamenti spesso commendevoli della P.A.
Ma cosa succede se gli stessi comportamenti sono assunti dalla stessa ANAC ?
Succede che il Tar Lazio, sez. I, 06/02/2017, n. 2013, al pari di qualsiasi altra P.A., annulla il provvedimento impugnato. Provvedimento che, nel caso di specie, è un bando di concorso per dirigente di seconda fascia presso l’AGVP per titoli ed esame , ove interpretato nel senso di consentire la partecipazione alla procedura per candidati con formazione giuridica anche a soggetti privi della laurea in giurisprudenza o equipollente. Invece, il Collegio ha rilevato che le prove d’esame in concreto assegnate ai candidati sono consistite in una prova teorica ed una teorico-pratica da espletarsi a mezzo di un unico colloquio mentre, ai sensi dell’art. 28 del d.lgs. 165/2001 e dell’art. 5 del d.P.R. 272/2004, applicabili per la gestione del personale dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, in base dell’art.8, comma 8, del d.lgs. n.163 del 2006 (recante il Codice dei contratti pubblici), l’esame avrebbe dovuto svolgersi sulla base di due prove scritte e di una orale. Ma v’è di più. L’art. 28 del D.Lgs. n. 165/01, dispone che l’accesso alla qualifica di dirigente di ruolo nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici avviene esclusivamente a seguito di concorso per esami. In ultimo, poi, l’art. 5 del d.P.R. 24 settembre 2004, n. 272 , prevedeva (all’epoca) che il concorso pubblico per titoli ed esami consistesse nello svolgimento di due prove scritte e di una prova orale.
Da ciò discende l’illegittimità della procedura adottata e il conseguente annullamento degli atti (del concorso) impugnati.
Quindi anche l’ANAC sbaglia? Wow!!!!!
Leggendo la stampa di questi ultimi giorni mi pare abnorme la conseguenza che un passaggio motivazionale di un parere dell’ANAC sia il puntello sul quale si ritenga che la Sindaca di Roma abbia commesso abuso d’ufficio per una nomina dirigenziale.
Ora, sarebbe carino, che sulla base delle motivazioni di questa sentenza del TAR -ma solo per esigenza di Giustizia- qualcuno aprisse un “fascicolo” anche sull’ANAC…. magari solo per sincerarsi, come nel caso romano, del fatto che la mera illegittimità dell’atto non nasconda il fine illecito di favorire qualcuno in particolare.
Insomma, nulla so del merito dei fatti da me messi a confronto, ma so di certo che l’AG illumina con le sue indagini solo alcune cose, mentre altre predilige tenerle al buio.