PATENTE E QUALIFICAZIONE CQC, CONSEGUIMENTO CONGIUNTO, IL M.I.T. HA EMESSO UNA CIRCOLARE CHIARIFICATRICE.

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Il Ministero competente M.I.T., con Circolare prot. 2276 del  30/1/2017, avente ad oggetto: “Conseguimento congiunto patente e qualificazione CQC”, ha inteso dare una risposta operativa in merito al conseguimento della patente di guida delle categorie C o D e delle relative qualificazioni CQC.

Il decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286 prevede, all’art. 18 “Qualificazione iniziale”, al comma 1 così prevede: “ Per l’accesso ai corsi di qualificazione iniziale, di cui all’articolo 19, comma 1, non è richiesto il previo possesso della patente di guida corrispondente. Per accedere alla parte di programma relativo alle ore di guida individuale di cui all’allegato I, sezioni 2 o 2-bis, è necessario il previo possesso dell’autorizzazione ad esercitarsi alla guida, rilasciata ai sensi dell’articolo 122, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, per la patente di guida di categoria corrispondente a quella presupposta dalla carta di qualificazione del conducente che si intende conseguire.”

Il citato art. 19 comma 1 di cui sopra, così prevede: “ La carta di qualificazione del conducente è conseguita previa frequenza del corso di qualificazione iniziale, ordinario o accelerato di cui rispettivamente ai commi 2 o 2-bis, e superamento di un esame di idoneità. Le materie del corso sono indicate nell’allegato I, sezione 1; l’esame consta di almeno una domanda per ciascuno degli obiettivi indicati in relazione ad ogni materia.”

Da porre l’attenzione anche all’art. 11 del Decreto Ministero dei Trasporti – 20/09/2013 – Procedure per corsi di qualificazione iniziale e periodica per conseguimento CQC, prevede: “Esame per il conseguimento della carta di qualificazione del conducente”, in esso è previsto lo svolgimento della procedura e dei punteggi a seguito della prova, in particolare il comma 8 alle lettere a) e b) così prevede:

  1. a) al conducente già titolare della patente di guida presupposta dalla carta di qualificazione del conducente conseguita, è rilasciato un duplicato della patente stessa sulla quale, in corrispondenza della predetta categoria, è annotato il codice unionale «95» seguito dalla indicazione di giorno, mese ed anno di scadenza di validità della qualificazione;
  2. b) al conducente titolare di autorizzazione ad esercitarsi alla guida per il conseguimento di una patente di categoria C, CE, D o DE, è rilasciato, previo assolvimento dell’imposta di bollo, un CAP, conforme all’allegato 9 del presente decreto, comprovante il conseguimento della carta di qualificazione del conducente.

Il M.I.T. con la circolare sopracitata, ha così formalizzato la risposta:

Pervengono numerosi quesiti con cui si chiedono chiarimenti operativi in materia di contestuale conseguimento della patente di guida delle categorie C o D e delle relative qualificazioni CQC. In particolare, si chiede di chiarire:

  1. a) se il candidato, di età inferiore a 21 (o 24) anni, che ha presentato istanza di conseguimento della categoria C (o D) e della relativa qualificazione CQC, ma compie detta età dopo aver sostenuto l’esame di teoria, può sostenere l’esame pratico – per il conseguimento della patente – prima di completare le procedure d’esame per il conseguimento della qualificazione CQC.
  2. b) se il candidato che ha presentato istanza per il conseguimento delle categorie C (o D) e delle relative qualificazioni professionali quando già aveva compiuto 21 (o 24) anni di età, può sostenere l’esame pratico – per il conseguimento della patente – prima di completare le procedure d’esame per il conseguimento della qualificazione CQC.

In entrambi i casi deve escludersi la possibilità, per il candidato in questione, di completare le procedure per il conseguimento della patente di guida prima di aver conseguito la qualificazione CQC. Infatti, il decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286 prevede, all’art. 18, comma 1 che: “per l’accesso ai corsi di qualificazione iniziale… non è richiesto il previo conseguimento della patente di guida corrispondente”.

Sono state, di conseguenza, previste due diverse procedure: una per chi deve conseguire esclusivamente la qualificazione CQC (art. 11, comma 8, lettera a), del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 settembre 2013) ed una per il candidato che deve conseguire entrambe le abilitazioni (art. 11, comma 8, lettera b), del predetto D.M. 20 settembre 2013).

Alla luce delle richiamate disposizioni, ne discende che chi intende conseguire contestualmente la patente di guida delle categorie C (o D) e la qualificazione CQC deve rispettare i criteri di propedeuticità previsti dall’art. 11, comma 9, del Decreto 20 settembre 2013.

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