Per il configurarsi del reato di guida in stato d’ebrezza, il Tribunale di Belluno ritiene che non basti la taratura dell’etilometro, ma ci vuole di più.

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Il Tribunale di Belluno con sentenza n. 288  depositata in data 15/06/2018  ha ritenuto che l’etilometro utilizzato, non solo devono essere in regola con la visita periodica (annuale) ma l’insieme delle revisioni  devono essere tempestive, ovvero la  revisione a cadenza annuale   deve essere effettuata senza ritardo per tutti i periodi,  ed il mancato rispetto della periodicità fa venir meno la loro utilizzabilità perché in contrasto con il  principio di continuità delle verifiche stabilito dal DM 196/1996.

La sentenza tra origine da un controllo della Polizia di Stato avvenuto  nel 2006, nelle circostanze gli agenti dopo aver constato che un  veicolo marca BMW serie 5 SW  si era fermato ed aveva  eseguito il cambio del conducente, previa brusca retromarcia,  era ripartito velocemente, successivamente  Il veicolo fu intercettato e fermato. Gli occupanti del mezzo, conducente e passeggero, furono identificati    ed a vista  il conducente del mezzo presentava “sintomi inerenti a chi assunto sostanze alcoliche” e, pertanto, non avendo in dotazione precursore ed etilometro, chiesero l’intervento della pattuglia dei Carabinieri. Gli agenti di P.G. eseguirono “un accertamento con il precursore, qualitativo che diede esito positivo, poi successivamente le due prove con l’etilometro” che accertarono un tasso di intossicazione alcolica come documentato dai due scontrini, superiore a 0,80 gll, precisamente prima prova eseguita alle ore 05.42 tasso di 1, 17 gll e seconda prova eseguita alle ore 05.49 tasso di 1,05.

Nella fase processuale vari sono stati i tentativi di minare l’operato degli agenti operanti   ed i  tentativi di insinuare il dubbio nel giudice circa l’operato che  sono stati puntualmente  smentiti dalle dichiarazioni concordanti, puntuali e precise della P.G. operante.

Ebbene, facendo un riassunto sul operato della P.G. dobbiamo evidenziare che:

  1. il controllo è stato legittimamente eseguito,
  2. il controllo è stato regolarmente eseguito,
  3. lo strumento era regolarmente revisionato,
  4. gli agenti avevano constatato anche che la persona sottoposta a controllo presentava  i sintomi inerenti a chi assunto sostanze alcoliche.

tutto ciò non è bastato a pervenire ad una sentenza di condanna in quanto il Giudice facendo sua una perizia di parte,   ha ritenuto  che l’etilometro utilizzato  nel corso degli anni non aveva rispettato pedissequamente quanto stabilito dalla normativa  con riferimento alla taratura a cadenza annuale, ma vi erano stati dei ritardi che  avevano  fatto venir meno l’affidabilità dello strumento.

Giustamente gli agenti operanti facendo affidamento sull’utilizzo dello strumento (etilometro) non hanno ben specificato la sintomatologia riscontrata ed il giudice ha ritenuto che non è   sufficiente,  per configurare l’accertamento sintomatico quanto riferito dalla p.g.  che si è   limitata a riferire solo di un  alito vinoso e gli  occhi lucidi, che si,   testimoniano l’assunzione di bevande alcoliche, ma non possono provare il superamento delle soglie rilevanti per l’applicazione della sanzione penale.

È da qualche giorno che rifletto su questa sentenza,   nel mese di ottobre ho inviato  lo strumento a revisione periodica, finalmente ieri  è arrivato in ufficio, sto pensando che faccio lo  rispedisco già adesso per fare la visita annuale in tempo utile…?.. Si farò cosi non lo tolgo nemmeno dall’imballaggio, un bel risparmio di tempo.

sentenza_288_2018_tribunale_belluno

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