1. Definizione e quadro normativo nazionale
Il commercio all’ingrosso rappresenta un settore strategico dell’economia italiana, regolato a livello nazionale dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (riforma del commercio) e successivamente integrato da normative regionali.
In base all’art. 4, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 114/1998, per commercio all’ingrosso si intende “l’attività svolta da chi acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende ad altri commercianti, all’ingrosso o al dettaglio, o ad utilizzatori professionali o ad altri utilizzatori in grande”.
Si tratta, dunque, di un’attività business-to-business (B2B), distinta dal commercio al dettaglio (B2C), in quanto rivolta a soggetti economici e non al consumatore finale.
A livello nazionale, il commercio all’ingrosso può assumere la forma di:
- commercio interno (rivendita sul territorio nazionale);
- importazione (acquisto all’estero per rivendita in Italia);
- esportazione (vendita a operatori esteri).
Il legislatore riconosce, inoltre, la figura del mercato all’ingrosso, ovvero le aree attrezzate per lo scambio di prodotti agricolo-alimentari, ittici, carnei o di largo consumo, regolamentate da discipline specifiche di settore.
- La normativa regionale Campania LR n. 7/2020
La legge regionale Campania del 21 aprile 2020, denominata “Testo Unico Commercio”, al capo IV del titolo II disciplina in modo organico l’attività del commercio all’ingrosso dagli articoli 73 all’articolo 77, che sono stati oggetto di riforma dalla LR n. 20 del 16 ottobre 2025, entrata in vigore il 18 ottobre 2025.
La normativa campana definisce, all’articolo 73, comma 1, lettera a), il commercio all’ingrosso come l’attività professionale svolta da chi acquista merce e la rivende ad altri commercianti, sia all’ingrosso che al dettaglio, sia ad utilizzatori professionali che in grande. Tale attività può essere di commercio interno, importazione o esportazione.
Il commercio all’ingrosso, inoltre, a seconda della merce venduta, può essere classificato in base al settore merceologico in:
- alimentare
- non alimentare
- Requisiti
L’apertura, l’ampliamento, il subingresso e il trasferimento di sede, nonché la cessazione dell’attività di commercio all’ingrosso, sono soggetti a comunicazione abilitativa, ovvero SCIA da presentare al SUAP del Comune ove ha sede l’attività, ai sensi dell’articolo 19 della legge 241/1990.
All’interno di detta comunicazione, la società o la persona fisica deve dichiarare di possedere i requisiti morali previsti dall’articolo 71, commi 1, 2, 3, 4 e 5 del D.Lgs. 59/2010; se si tratta di società, anche i soci devono essere in possesso di detti requisiti, che vanno dichiarati nella SCIA ai sensi del DPR 445/2000.
La documentazione per poter avviare l’attività di commercio all’ingrosso, oltre al possesso dei requisiti morali, varia in base al settore merceologico e alla grandezza dei locali.
Nello specifico, per attività con superficie:
- inferiore a 400 mq, settore non alimentare: basta presentare solo la SCIA al SUAP competente;
- superiore a 400 mq, settore non alimentare: bisogna presentare SCIA unica al SUAP, comprensiva sia della SCIA di inizio attività che della SCIA antincendio, ai sensi del DPR 151/2011;
- inferiore a 400 mq, settore alimentare: basta presentare la SCIA unica al SUAP competente, comprensiva della SCIA di inizio attività e della SCIA sanitaria (Reg. CE 852/2004);
- superiore a 400 mq, settore alimentare: bisogna presentare SCIA unica al SUAP, comprensiva della SCIA di inizio attività, della SCIA sanitaria (Reg. CE 852/2004) e della SCIA antincendio, ai sensi del DPR 151/2011.
- Particolarità
Il grossista ha l’obbligo di verificare che i prodotti messi in vendita presso la propria attività siano esclusivamente acquistati da possessori di Partita IVA e non da chiunque. Inoltre, ha l’obbligo di verificare che i prodotti acquistati dai clienti siano funzionali all’attività che essi svolgono.
In pratica, un grossista non può vendere a un privato non possessore di Partita IVA, né può cedere la sua merce a un possessore di Partita IVA prodotti che non siano collegati all’attività svolta. Ad esempio, un grossista alimentare non può vendere a un parrucchiere prodotti alimentari per farli somministrare presso la propria attività.
La legge regionale n. 7/2020, all’articolo 75, comma 2, recentemente modificato dalla legge regionale n. 20 del 2025, prevede che all’interno della stessa attività di commercio all’ingrosso possa avvenire anche la vendita al dettaglio, senza che vi sia una separazione fisica dei due locali.
In questi casi, però, l’esercente deve essere in possesso di entrambi i titoli abilitativi di commercio all’ingrosso e al dettaglio, e la superficie lorda totale è considerata per l’applicazione di entrambe le discipline. Ciò significa che il grossista che intende svolgere, all’interno dei suoi locali e senza separazione, sia la vendita all’ingrosso che quella al dettaglio, deve presentare al SUAP del Comune ove ha sede l’attività la documentazione richiesta per entrambe le modalità di vendita.
Esempi pratici:
- Per locali di superficie inferiore a 250 mq (nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti) in cui si svolgono sia l’attività all’ingrosso che la vendita al dettaglio, senza separazione dei locali, la superficie viene considerata nella sua interezza sia per l’ingrosso sia per il dettaglio. Pertanto, il titolare deve inoltrare al SUAP, ai sensi della LR 7/2020, sia la documentazione necessaria per l’attività all’ingrosso sia quella per l’esercizio di vicinato, al fine di ottenere il titolo abilitativo per entrambe le modalità di vendita.
- Per locali di superficie superiore a 250 mq (nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti) in cui si svolgono sia l’attività all’ingrosso che la vendita al dettaglio, senza separazione dei locali, la superficie viene considerata nella sua interezza per entrambe le attività. Il titolare deve quindi presentare al SUAP, ai sensi della LR 7/2020, sia la documentazione necessaria per l’attività all’ingrosso sia quella per la media struttura di vendita, al fine di ottenere il titolo abilitativo per entrambe le modalità di vendita.
Se i locali di vendita al dettaglio e all’ingrosso, seppur comunicanti tra loro, sono fisicamente separati, non viene computata l’intera superficie per entrambe le attività, ma esclusivamente la porzione di superficie impiegata per ogni attività.
Ad esempio, un locale di 1.000 mq suddiviso fisicamente in due porzioni — 900 mq destinati all’ingrosso e 100 mq al dettaglio — vedrà conteggiati, per ciascuna attività, solo i metri quadri effettivamente occupati. Pertanto, per l’ingrosso si considerano 900 mq e il grossista dovrà presentare SCIA unica comprensiva di prevenzione incendi; per la vendita al dettaglio, invece, SCIA per esercizio di vicinato.
La LR 7/2020, inoltre, al comma 3 dell’articolo 75, prevede una deroga al commercio misto di ingrosso e dettaglio se l’attività vende in maniera esclusiva e/o prevalente i seguenti prodotti:
a) macchine, attrezzature e articoli tecnici per l’agricoltura, il commercio, l’industria e l’artigianato;
b) materiale elettrico;
c) colori o vernici, carte da parati;
d) articoli per impianti idraulici, a gas e igienici;
e) articoli per riscaldamento;
f) strumenti scientifici e di misura;
g) macchine per ufficio;
h) auto, moto, cicli e relativi accessori e parti di ricambio;
i) combustibili;
l) materiale per l’edilizia;
m) legnami, mobili e ferramenta per l’artigianato e per la piccola impresa.
In questi casi può avvenire sia la vendita al dettaglio che quella all’ingrosso senza dotarsi di separati titoli abilitativi, in quanto le attività sopra elencate vengono autorizzate come medie strutture di vendita non alimentare, con superficie massima di 9.000 mq.
Nel calcolo della superficie rientrano sia le aree coperte che quelle scoperte, ad esclusione di uffici, depositi, vani scala e ascensori, nonché dei locali tecnici.
- Sanzioni
Attività senza titolo
- Chiunque avvia l’attività di commercio all’ingrosso non alimentare senza il prescritto titolo abilitativo viola l’articolo 76 e l’articolo 148, comma 2, della LR 7/2020, ed è soggetto a sanzione amministrativa pecuniaria da € 2.500 a € 15.000, PMR pari al doppio del minimo € 5.000,00. L’autorità amministrativa competente è il Comune ove è stata accertata la violazione. Si applica, inoltre, la sanzione accessoria della cessazione dell’attività.
- Chiunque avvia l’attività di commercio all’ingrosso alimentare senza il prescritto titolo abilitativo viola l’articolo 77 e l’articolo 148, comma 2, della LR 7/2020, ed è soggetto a sanzione amministrativa pecuniaria da € 2.500 a € 15.000, PMR pari al doppio del minimo € 5.000,00. L’autorità amministrativa competente è il Comune ove è stata accertata la violazione. Si applica, inoltre, la sanzione accessoria della cessazione dell’attività.
Perdita dei requisiti
Chiunque continua a esercitare l’attività di commercio all’ingrosso dopo aver perso i requisiti morali previsti dagli articoli 7, 74, comma 2, e 148, comma 2, è soggetto a sanzione amministrativa pecuniaria da € 2.500 a € 15.000, PMR pari al doppio del minimo € 5.000,00. L’autorità amministrativa competente è il Comune ove è stata accertata la violazione. Si applica, inoltre, la sanzione accessoria della cessazione dell’attività.
Mancata esposizione della cartellonistica obbligatoria per la categoria
Il grossista che omette di esporre la cartellonistica obbligatoria relativa a:
- prezzi;
- orari;
- divieti;
- uscite di emergenza;
- punti di raccolta;
- parcheggi;
- segnaletica;
- idranti ed estintori;
soggiace alla sanzione introdotta dalla LR 20/2025, al comma 2-bis dell’articolo 148, consistente in una sanzione amministrativa pecuniaria da € 154,00 a € 1.032,00, PMR pari al doppio del minimo € 308,00.
Se all’interno degli stessi locali si svolge sia l’attività di commercio all’ingrosso che quella al dettaglio, con o senza separazione, per le violazioni del commercio al dettaglio si applicano le sanzioni previste dall’articolo 145 della LR 7/2020.



