Quando più persone concorrono in una violazione amministrativa, ciascuna di esse soggiace alla relativa sanzione salvo che sia diversamente stabilito dalla legge (art. 5 della l. n. 689 del 1981), restando, in tal modo, la pena pecuniaria applicabile a tutti coloro che abbiano offerto un contributo alla realizzazione dell’illecito, concepito come una struttura unitaria, nella quale confluiscono tutti gli atti dei quali l’evento punito costituisce il risultato.
Questa la formula di sintesi con cui, Cass. civ. Sez. I, nella sentenza, 08-02-2016, n. 2406, ha rivisitato il principio di rigore emergente dalla L.689/1981, dandogli vitalità e continuità.
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