Interessantissima decisione della Cassazione che, con sentenza n. 4728 del 10/03/2016 ha rilevato che la circolazione con “targa prova” scaduta di validità integra gli estremi per l’applicazione dell’art. 193 del Codice della strada.
I fatti da cui è scaturita la decisione. Gli Operanti fermano un veicolo a cui è stata apposta una targa prova e rilevano che l’autorizzazione di tale targa risulta essere scaduta, benché fosse coperta da regolare contratto assicurativo. Gli Operanti ritengono, pertanto, che la circolazione del veicolo avvenga senza regolare copertura assicurativa ed applicano il richiamato art. 193 Cds.
La seconda sezione della S.C. conferma il ragionamento giuridico applicato e rileva quanto segue.
L’art. 9 del D.P.R. n. 973/1970 stabilisce che il certificato di assicurazione relativo ai veicoli che circolano a scopo di prova tecnica o di dimostrazione per la vendita, deve contenere, in sostituzione dei dati indicati nella targa originaria, i dati della targa di prova. Di conseguenza, qualora sia sopravvenuta l’inefficacia della targa di prova, pur il correlato certificato di assicurazione devesi considerare privo di effetti e tamquam non esset, quanto meno giacché riproduce i dati di una targa di prova oramai inefficace. In altri termini, venuta meno l’efficacia della targa prova è come se non fosse stata apposta alcuna targa, con la conseguente inesistenza anche della copertura assicurativa, a nulla rilavando che, pur astrattamente, il contratto assicurativo risultasse ancora operante.
A margine il Collegio rigetta anche la tesi dell’errore scusabile, invocato dal ricorrente sul presupposto che al veicolo sia stata erroneamente apposta una targa scaduta tra quelle in possesso in corso di validità e coperte di assicurazioni. Anche in questo caso il ragionamento della S.C. è ineccepibile. La circostanza che il ricorrente fosse operatore del settore, commerciante di autovetture, imponeva una particolare cura ed attenzione nella assegnazione delle targhe alle vetture e, quindi, l’aver attribuito al veicolo sanzionato una targa prova non valida non può reputarsi in alcun modo evenienza scusabile. Di conseguenza, l’esimente della buona fede, intesa come errore sulla liceità del fatto, assume, rilievo solo in presenza di elementi positivi idonei ad ingenerare, nell’autore della violazione, il convincimento della liceità del suo operato, purché tale errore sia incolpevole ed inevitabile, siccome determinato da un elemento positivo, idoneo ad indurlo in errore ed estraneo alla sua condotta, non ovviabile con ordinaria diligenza o prudenza.