Computo degli interessi moratori-sanzionatori in materia di sanzioni 689-1981.

0
451

L’art. 27 comma 6 della Legge n°689/1981 utilizza il concetto di “decorrenza” nel modo più aderente possibile alla sua natura sanzionatoria, e quindi nel senso che il primo semestre intero dopo la scadenza del termine di adempimento deve considerarsi ricompreso (e non già escluso) dall’applicazione delle maggiorazioni; del resto, una diversa interpretazione sarebbe palesemente irragionevole, non comprendendosi la ratio che sorreggerebbe l’affrancamento del primo semestre. Resta ovviamente salva la seconda parte della disposizione, relativa al divieto di cumulo tra maggiorazione ed interessi.

Con queste parole, il T.A.R. Lazio Roma Sez. III ter, con sentenza del 09/01/2018, n. 132, rammenta che il comma 6 dell’articolo 27 (“Salvo quanto previsto nell’art. 26 in caso di ritardo nel pagamento la somma dovuta è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile e fino a quello in cui il ruolo è trasmesso all’esattore. La maggiorazione assorbe gli interessi eventualmente previsti dalle disposizioni vigenti”)  ha funzione, non già risarcitoria o corrispettiva, bensì di sanzione aggiuntiva, nascente al momento in cui diviene esigibile la sanzione principale.

Pubblicità

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui