I comuni non sono legittimati ad alimentare i fondi per il trattamento accessorio del personale investito di specifiche responsabilità, connesse alla circolazione stradale, coi proventi delle sanzioni stradali, se non ai sensi dell’art. 15, comma 5, C.C.N.L. 1 aprile 1999. Indipendentemente dalle modalità di finanziamento, le risorse destinate al trattamento accessorio del personale dipendente dalle p.a. devono rispettare il tetto disciplinato dalla legge di stabilità 2016, art. 1, comma 236 (C. Conti Abruzzo Sez. contr. Delibera, 06/07/2016, n. 151)
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