Competenza territoriale in materia di sanzioni amministrative: la Cassazione (Ord. 7397/2014) ci aiuta a districarci tra luogo di commissione dell’illecito e luogo di accertamento della violazione.

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Per molti, ma non per tutti, l’importante arresto della Cassazione Civile, Sez. VI Lavoro,  (ordinanza) del 28 marzo 2014, n. 7397.

Una regolazione della competenza territoriale che sarà, presumibilmente destinata a fare scuola.

La Cassazione, muove dalla ricognizione della sua storicizzata giurisprudenza e, quanto al “luogo della commessa violazione” afferma che nell’ambito della disciplina di cui alla L. n. 689 del 1981 (art. 22), viene individuato un criterio di competenza funzionale equiparabile a quello della competenza territoriale inderogabile (criterio cui neppure deroga l’art. 25 cod. proc. civ., che prevede la competenza del giudice del luogo ove ha sede l’Avvocatura dello Stato nel cui distretto si trova il giudice che sarebbe competente secondo le norme ordinarie – così Cass. 27 giugno 2006, n. 14828; id. 10 dicembre 2010, n. 25075 -). La Cassazione, difatti, ha più volte precisato (ex plurimis, Cass. 8 settembre 2004 n. 18075, Cass. 11 ottobre 2006, n. 21752, Cass. 18 febbraio 2010, n. 3923, Cass. 20 giugno 2013, n. 15612) che, nell’ambito della disciplina di cui alla L. n. 689 del 1981, per luogo in cui è stata commessa l’infrazione – in base al quale si radicano sia la competenza dell’autorità amministrativa cui spetta di emettere il provvedimento sanzionatorio (art. 17), nel luogo dalla commissione dalla violazione, sia quella del giudice della opposizione allo stesso (art. 22) – deve intendersi quello in cui l’infrazione è stata accertata, purchè sussista la competenza territoriale degli organi accertatori.

 

Ma il tema della competenza territoriale degli accertatori non è il solo ad essere rilevante o interessante. Rileva, difatti, anche quello della competenza territoriale dell’Autorità amministrativa decidente.

 

Ai fini dell’individuazione della competenza territoriale dell’autorità che emette l’ordinanza- ingiunzione, il criterio del luogo dell’accertamento della violazione, non si sostituisce al criterio del luogo della commissione della violazione, emergente dalla lettera della legge (L. n. 689 del 1981, art. 17), ma lo presuppone (Cass. 4 agosto 2000 n. 10243). Sicchè, “ai fini dell’individuazione dell’autorità amministrativa e del giudice rispettivamente competenti, ai sensi della L. 24 novembre 1981, n. 689, ad irrogare la sanzione (art. 17) e a decidere sulla conseguente opposizione (art. 22), il luogo della commissione dell’illecito è da reputarsi coincidente con il luogo dell’accertamento in relazione al presumibile perfezionarsi dell’infrazione nel posto in cui ne vengano acclarati gli elementi costitutivi, ovvero venga constatata parte della condotta attiva o passiva del trasgressore in sè idonea ad integrare contegno sanzionabile”. L’operatività di questa presunzione “deve tuttavia essere esclusa, per assenza della base logica su cui riposa, quando la stessa imputazione indichi un luogo della commissione del fatto diverso da quello dell’accertamento, relegando questo a mero luogo del reperimento delle prove di un illecito commesso altrove” (Cass. 11 luglio 2003, n. 10917).

 

Dunque, alla luce di tali principi, il sistema va ricostruito nel seguenti termini:

 

A) sussiste una presunzione di coincidenza del luogo di commissione e luogo di accertamento: in tal caso è il criterio dell’accertamento (che, in tale logica presuppone e coincide con quello della commissione) a governare la competenza territoriale;

 

B) allorquando tale unità logica si spezzi – perchè la commissione del fatto è pacificamente avvenuta in luogo diverso dall’accertamento – è il luogo della commissione del fatto a prevalere, rispetto a quello dell’accertamento;

 

C) quando sussista una pluralità di luoghi della commessa infrazione rivive il criterio dell’accertamento, unico a poter ricondurre ad unità i “diversi luoghi” in cui sono state commessi le varie infrazioni.

 

Pino Napolitano

 

P.A.sSiamo

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