Nessuna norma, né di rango primario, né di rango regolamentare, prevede che i membri della Commissione edilizia comunale possano o debbano essere scelti in ragione della loro appartenenza alle forze politiche di maggioranza e/o di opposizione rappresentate in seno al consiglio comunale, sicché, considerata la natura dell’organo di cui si discute, non possono che venire in rilievo preminenti aspetti di natura tecnica; un’eventuale prassi contraria, di “lottizzazione” dei membri facoltativi tra forze di maggioranza e forze di opposizione, si porrebbe comunque in contrasto con la configurazione normativa della commissione edilizia comunale quale organo tecnico. Sentenza n. 2619/2014, Consiglio di Stato.
Giuseppe Capuano
P.A.sSiamo
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