Compete al Giudice Amministrativo decidere sul danno per mancata adozione di provvedimento.

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Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, attribuiscono al Giudice Amministrativo il risarcimento del danno per mancata o illegittima adozione di provvedimenti discrezionali in materia di finanziamenti pubblici (Cass. civ., s.u., ord., 15 dicembre 2017, n. 30221).

Rientra nella giurisdizione del G.A. l’azione di risarcimento del danno prospettato come derivante da una complessiva condotta della P.A., di gestione dell’istruttoria di un procedimento sulla domanda di erogazione di aiuti finanziari latamente discrezionali, siccome in rapporto di causalità diretta con l’illegittimo esercizio del potere pubblico.

Con la pronuncia in rassegna la Corte dà continuità al principio di diritto affermato da Cass. civ., sez. un., 2 febbraio 2015, n. 13568, secondo cui “Non può configurarsi la responsabilità per custodia in capo all’ente pubblico comunale che consente la presenza ai semafori di soggetti c.d. «lavavetri» in relazione al disturbo che gli stessi possono arrecare agli automobilisti; tuttavia, è possibile che il predetto fatto sia foriero di un danno non patrimoniale, circa l’accertamento e la valutazione del quale sussiste tuttavia la giurisdizione del giudice amministrativo, poiché viene in questione la pretesa a che un’autorità amministrativa eserciti i poteri che la legge le assegna per la tutela di un interesse pubblico, la quale non può configurare l’oggetto di un diritto soggettivo ma, al più, di un interesse legittimo”; principio successivamente confermato da Cass. civ., sez. un., ord. 16 dicembre 2016, n. 25978 in materia di danni da mancata demolizione di opera abusiva secondo cui “Rientra nella giurisdizione dell’A.G.O. l’azione di risarcimento proposta dal proprietario nei confronti di un Comune per danni asseritamente patiti a causa della omessa demolizione di un manufatto abusivo”(affermazione resa in una fattispecie in cui il Comune aveva adottato l’ingiunzione di demolizione del fabbricato abusivo, tralasciando tuttavia di procedere alle operazioni di demolizione materiale, con la conseguenza che la ragione sostanziale della pretesa risarcitoria azionata dal privato è stata rinvenuta in un mero comportamento omissivo materiale della pubblica amministrazione comunale).

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