Interessante sentenza (pubblicata, credo, prima degli altri, da www.omniavis.it, cui si riconosce ogni merito) resa dal TAR Abruzzo, in materia di NCC, inerente l’obbligo della rimessa.
“Dopo le modifiche introdotte dall’art. 29 del d.l. 30.12.2008 n. 207 nel testo integrato dalla legge di conversione del 27.02.2009 n. 14, l’art.8 comma 3 della legge quadro 15 gennaio 1992 n.21 prevede che: “Per poter conseguire e mantenere l’autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente è obbligatoria la disponibilità, in base a valido titolo giuridico, di una sede, di una rimessa o di un pontile di attracco situati nel territorio comunale”. Si è infatti chiarito che l’obbligo di disporre di una sede o di una rimessa nel territorio del Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio ha la funzione di preservare la dimensione locale di un servizio pubblico locale, finalizzato in primo luogo a soddisfare le esigenze della comunità locale e di coloro che si vengano a trovare sul territorio comunale, anche se ovviamente in modo non esclusivo, atteso che esso può essere effettuato senza limiti territoriali (cfr. Tar Lazio, sentenza n. 5148 del 2015). La prescrizione che la rimessa sia ubicata all’interno del territorio dell’ente è quindi coessenziale alla natura stessa dell’attività da espletare, diretta principalmente ai cittadini del Comune autorizzante cui si vuol garantire un servizio, non di linea, complementare e integrativo rispetto ai trasporti pubblici di linea (in termini C.d.S. sez. V 23.06.2016 n. 2806); per tali ragioni non si tratta neanche di una misura restrittiva della concorrenza (cfr. Tar Pescara sentenza n.137 del 2016)”.
TAR ABRUZZO – PESCARA, SEZ. I – sentenza 3 gennaio 2018 n. 6