Chi aspettava una decisione definitiva dal Consiglio di Stato sulla controversa questione delle “proroghe” delle concessioni (balneari) in contrasto con la cd. Direttiva Bolkestein, è rimasto parzialmente deluso (o soddisfatto), a seconda della lettura che se ne fa, delle decisioni in Adunanza plenaria n.ri 17 e 18 del 9 novembre 2021.
Pur riconoscendo, da un lato che non può più essere ammissibile continuare a non applicare la norma comunitaria che impone la procedura di assegnazione ad evidenza pubblica, dall’altro non nega che le concessioni balneari rappresentano un unicum nello scenario dato e che andrebbero trattate con assoluta attenzione.
I principi di diritto di Cons. Stato, Ad. Pl., 09/11/2021 n. 17 sono, pertanto i seguenti:
1. Le norme legislative nazionali che hanno disposto (e che in futuro dovessero ancora disporre) la proroga automatica delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative – compresa la moratoria introdotta in correlazione con l’emergenza epidemiologica da Covid-19 dall’art. 182, comma 2, d.l. n. 34/2020, convertito in legge n. 77/2020 – sono in contrasto con il diritto eurounitario, segnatamente con l’art. 49 TFUE e con l’art. 12 della direttiva 2006/123/CE. Tali norme, pertanto, non devono essere applicate né dai giudici né dalla pubblica amministrazione.
2. Ancorché siano intervenuti atti di proroga rilasciati dalla P.A. (e anche nei casi in cui tali siano stati rilasciati in seguito a un giudicato favorevole o abbiamo comunque formato oggetto di un giudicato favorevole) deve escludersi la sussistenza di un diritto alla prosecuzione del rapporto in capo gli attuali concessionari. Non vengono al riguardo in rilievo i poteri di autotutela decisoria della P.A. in quanto l’effetto di cui si discute è direttamente disposto dalla legge, che ha nella sostanza legificato i provvedimenti di concessione prorogandone i termini di durata. La non applicazione della legge implica, quindi, che gli effetti da essa prodotti sulle concessioni già rilasciate debbano parimenti ritenersi tamquam non esset, senza che rilevi la presenza o meno di un atto dichiarativo dell’effetto legale di proroga adottato dalla P.A. o l’esistenza di un giudicato. Venendo in rilievo un rapporto di durata, infatti, anche il giudicato è comunque esposto all’incidenza delle sopravvenienze e non attribuisce un diritto alla continuazione del rapporto.
3. Al fine di evitare il significativo impatto socio-economico che deriverebbe da una decadenza immediata e generalizzata di tutte le concessioni in essere, di tener conto dei tempi tecnici perché le amministrazioni predispongano le procedure di gara richieste e, altresì, nell’auspicio che il legislatore intervenga a riordinare la materia in conformità ai principi di derivazione europea, le concessioni demaniali per finalità turistico-ricreative già in essere continuano ad essere efficaci sino al 31 dicembre 2023, fermo restando che, oltre tale data, anche in assenza di una disciplina legislativa, esse cesseranno di produrre effetti, nonostante qualsiasi eventuale ulteriore proroga legislativa che dovesse nel frattempo intervenire, la quale andrebbe considerata senza effetto perché in contrasto con le norme dell’ordinamento dell’U.E.
Chi si aspettava di più, sarà restato deluso.
In realtà perchè, more solito, l’A.G. si sarebbe dovuta sostituire al legislatore?
Va bene così, solo che ora il legislatore non avrà più alibi e deve decidere cosa fare entro il 31 dicembre 2021, anche perchè “deve escludersi la sussistenza di un diritto alla prosecuzione del rapporto in capo gli attuali concessionari”
La questione va risolta. Definitivamente



