COME UTILIZZARE LA TECNOLOGIA DI ULTIMA GENERAZIONE AL SERVIZIO DELL’ATTIVITA’ DI P.G.

0
8

Il telefono cellulare è divenuto ormai oggetto che accompagna ogni nostro movimento ed è in grado, se utilizzato con finalità captatorie, di sottoporre l’individuo ad un indiscriminato controllo, non solo di tutta la sua vita privata ma anche dei soggetti che gli stanno vicino. L’intercettazione potrà dunque divenire ambientale e anche effettuarsi all’interno di un domicilio, poiché il telefono cellulare diviene un microfono e la sua telecamera una spia video.

La Corte di Cassazione Penale, con la sentenza 26 maggio – 26 giugno 2015, n. 27100, specifica le regole procedurali per una corretta intercettazione ambientale tramite l’uso di uno smartphone.

In particolare, la Suprema Corte si occupa dell’attivazione, da remoto, del microfono e della telecamera dell’apparecchio.

Muovendo dalla prima questione, occorre osservare che l’attivazione del microfono dà luogo ad un’intercettazione ambientale, onde occorre interrogarsi sulla legittimità della stessa: l’art. 266, comma 2, cod. proc. pen. , nel contemplare l’intercettazione di comunicazioni tra presenti, si riferisce alla captazione di conversazioni che avvengano in un determinato luogo e non ovunque.

Nel caso di specie, la tecnica utilizzata consente, attraverso l’attivazione del microfono del telefono cellulare, la captazione di comunicazioni in qualsiasi luogo si rechi il soggetto, portando con sé l’apparecchio: ciò che  non è giuridicamente ammissibile.

Dalle considerazioni appena svolte deriva che il decreto autorizzativo deve individuare, con precisione, i luoghi nei quali dovrà essere espletata l’intercettazione delle comunicazioni tra presenti, non essendo ammissibile un’indicazione indeterminata o addirittura l’assenza di ogni indicazione, al riguardo.

E’ dunque necessario verificare che i decreti autorizzativi contengano una precisa individuazione dei luoghi in cui procedere ad intercettazione ambientale e che non siano effettuate captazioni in luoghi diversi da quelli ai quali si riferisce l’autorizzazione.

La seconda problematica trattata dalla Corte di Cassazione concerne l’attivazione, da remot , della telecamera del telefono cellulare, e quindi l’effettuazione di videoriprese. Al riguardo, le Sezioni Unite, con la sentenza 28 marzo 2006, n. 26795, hanno condivisibilmente stabilito che le videoregistrazioni in luoghi pubblici o aperti o esposti al pubblico, non effettuate nell’ambito del procedimento penale, vanno incluse nella categoria dei documenti , ex art. 234 cod. proc. pen. Le predette registrazioni, se vengono invece effettuate dalla P.G., anche d’iniziativa, vanno incluse nella categoria delle prove atipiche, soggette alla disciplina dettata dall’ art. 189 cod. proc. pen. . Ma esse non possono essere espletate ovunque, perché le videoregistrazioni effettuate in ambito domiciliare, ai fini del procedimento penale, sono acquisite illecitamente e sono perciò inutilizzabili, anche se la tutela costituzionale del domicilio va limitata ai luoghi con i quali la persona abbia un rapporto stabile, sicchè, quando si tratta di tutelare solo la riservatezza, la prova atipica può essere ammessa con provvedimento motivato dell’autorità giudiziaria. Vanno dunque tutelate dall’autorità giudiziaria (P.M. o giudice) le riprese visive che, pur non comportando intrusione domiciliare, violino la riservatezza personale (come, ad esempio, le riprese effettuate dalla polizia giudiziaria in un bagno pubblico).

 

di Marco Massavelli

Pubblicità

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui