Chi tampona ha torto.
Il Tribunale di Firenze (Sez. II, Sent., 14-01-2022) ha confermato che chi tampona, ha torto. Nulla di straordinario, per carità! È noto che ai sensi dell’art. 149 del Codice della Strada, durante la marcia i veicoli debbono tenere, rispetto al veicolo che precede, una distanza di sicurezza tale che sia garantito in ogni caso l’arresto tempestivo e siano evitate collisioni. Non a caso, la giurisprudenza ha da tempo chiarito che, in caso di tamponamento, non trova applicazione la presunzione di pari colpa di cui all’art. 2054, comma 2, c.c., in quanto a carico del conducente che segue e tampona grava una presunzione di inosservanza della distanza di sicurezza: il predetto ha, conseguentemente, l’onere di provare che il mancato tempestivo arresto del veicolo e la collisione siano stati determinati da cause in tutto o in parte a lui non imputabili (cfr. Cass. Civ., III, 31.3.2010, N. 7804; Cass. Civ., III, 21.9.2007, N. 19493; Cass. Pen., IV, 29.1.2007, N. 12255; Cass. Civ., III, 23.5.2006, N. 12108; Cass. Civ., III, 15.2.2006, N. 3282; Tribunale Roma, XIII, 7.6.2007; Tribunale Bari, III, 6.11.2006; Tribunale Reggio Calabria, II, 28.2.2005; Corte Appello Reggio Calabria, 30.10.2003). Per giunta, preme sottolineare come anche l’arresto improvviso del veicolo non possa essere considerato evento improvviso ed imprevedibile, proprio perché la ratio dell’art. 149 del Codice della Strada è quella di garantire in ogni caso ed in ogni momento l’arresto tempestivo del veicolo che segue per prevenire ostacoli o pericoli ricollegabili alla circolazione del veicolo che precede (cfr. Cass. Pen., Sez. IV, 29.1.2007, N. 12255; Cass. Pen., IV, 13.5.2004; Tribunale Milano, XI, 19.6.2008, N. 7990; Tribunale Messina, 2.4.2008).