CHI FA LA DISCIPLINA DELL’ABBRUCIAMENTO DEI RESIDUI VEGETALI? Corte Costituzionale, 14 aprile 2015.

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Le Regioni a statuto ordinario sono competenti per l’abbruciamento dei residui vegetali nel luogo di produzione in quanto questa attività rientra nella materia “agricoltura”.

Lo ha stabilito la Consulta con la sentenza n.60 del 14 aprile 2015, che in linea con l’orientamento  consolidato dalla stessa Corte, con le sentenze n.16 /2015 e n.38/2015, ha sancito che le Regioni a statuto ordinario possono legiferare  nel campo dell’abbruciamento dei residui in quanto considerata ordinaria pratica applicata in agricoltura e silvicoltura rientrante nella materia agricoltura di competenza residuale ai sensi dell’ art.117, comma quarto, della Costituzione.

Nel caso in specie la Corte ha ritenuto legittima la legge della regione Basilicata n.7 /2014, la quale consentendo a determinate condizioni ( esigenze di carattere fitosanitario per eliminare la diffusione di organismi nocivi) l’attività di abbruciamento dei rifiuti vegetali introduce una disciplina che per taluni profili risulta persino più restrittiva rispetto a quella disposta da altre leggi regionali giunte all’attenzione della Corte costituzionale e che già hanno superato il vaglio di costituzionalità.

Ricordiamo che a prescindere dall’art.182, comma 6-bis, introdotto nel D.Lgs. n.152/2006 dall’art.14, comma 8, lett.b) del D.l.24 giugno 2014,n.91, convertito con modificazioni, dall’art.1, comma 1, dalla legge 11 agosto 2014, n.116,il quale ha stabilito che “Le attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro dei materiali vegetali di cui all’articolo 185, comma 1, lettera f), effettuate nel luogo di produzione, costituiscono normali pratiche agricole consentite per il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti, e non attività di gestione dei rifiuti”, l’art.185, comma 1, lett.f) del D.Lgs. n.152/06, nonché le disposizioni contenute nella direttiva n.2008/98/CE, consentivano già di annoverare tra le attività escluse dall’ambito di applicazione della normativa sui rifiuti l’abbruciamento in loco dei residui vegetali, in quanto considerato ordinaria pratica applicata in agricoltura e nella selvicoltura.

Osvaldo Busi

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