Isola spartitraffico non segnalata? Comune corresponsabile del sinistro

0
10

Il Tribunale di Termini Imerese, nella sentenza n. 67 del 22 gennaio 2015, dopo aver analizzato la vicenda e aver dato luogo ad un’adeguata istruttoria ingegneristica svolta in contraddittorio tra le parti coinvolte, riconosce responsabile l’automobilista e corresponsabile il comune di Casteldaccia per non aver segnalato l’isola spartitraffico, ritenendola concausa dell’evento verificatosi. Inoltre, ritiene altresì responsabile per il verificarsi dell’evento la vittima del sinistro poiché sprovvista di casco protettivo al momento del sinistro. Nella sentenza de qua il tribunale affronta nuovamente la questione della responsabilità civile in materia di infortunistica stradale. Nella circostanza specifica dal sinistro ne è derivata la morte della vittima per la quale viene avanzata richiesta di risarcimento danni da parte dei familiari della stessa, tra le diverse voci di danno ricorre anche la richiesta di risarcimento del danno da perdita parentale, danno sul quale la giurisprudenza è intervenuta affermandone l’esistenza e la risarcibilità puntualizzando che però non devono operarsi, con tale risarcimento, duplicazioni risarcitori. Tale precisazione,

considerata anche dal Tribunale,  si fonda sulla valutazione che la perdita di un parente implica certamente una sofferenza, ma che tale sofferenza non è considerabile come un danno autonomo bensì come aspetto di cui tenere conto nella liquidazione del danno non patrimoniale. Nella triste vicenda di cui è sentenza il giudice nell’analizzare la stessa ha proceduto con un’istruttoria ingegneristica in contraddittorio tra le parti dalla quale è emerso che diverse sono state le responsabilità coinvolte che hanno concorso alla verificazione dell’evento stesso. In primo luogo si è provveduto ad accertare la responsabilità del Comune di Casteldaccia in quanto Ente responsabile della strada e dell’opportuna segnaletica in cui è avvenuto il sinistro, per non aver provveduto a disporre la segnaletica necessaria all’approssimarsi di un’isola spartitraffico come previsto dall’ art. 177 del Reg. di attuazione del Codice della Strada, condannandolo a risarcimento del danno in misura adeguata. Altra responsabilità, oltre quella del conducente dell’autovettura, idoneamente accertata dal CTU, ritenuta come concorrente alla causazione dell’evento è altresì concorsa quella della vittima dal momento che non risultava indossare il casco protettivo oggi obbligatorio ai sensi di legge. Infatti, si è accertato dalla descrizione della macchia di sangue rinvenuta sull’asfalto in corrispondenza della vittima, si è ricavata la sussistenza del nesso di causalità tra l’evento ed il mancato utilizzo del casco. Sul punto la sentenza del Tribunale si riallaccia alla Cassazione del 2009, che con sentenza n. 24432 aveva chiarito che il mancato utilizzo del casco da parte del conducente di un motociclo può essere considerato fonte di corresponsabilità del verificarsi di un sinistro. Pacifico in giurisprudenza è anche il principio secondo cui in materia di responsabilità civile, in caso di concorso della condotta colposa della vittima di un illecito mortale, nella produzione dell’evento dannoso, il risarcimento del danno andrà ridotto proporzionalmente alla colpa ascrivibile alla vittima. Quest’ultimo principio avallato dal Tribunale ha fatto si che lo stesso nel valutare l’entità del danno abbia proceduto consultando la tabella del Tribunale di Milano, ancora in vigore, ed ha considerato le diverse richieste di danno non come fattispecie autonome, ma come aspetti del danno non patrimoniale. In ultimo, con riguardo alla richiesta di risarcimento del danno patrimoniale sub specie di lucro cessante, derivante dalla perdita del reddito del figlio in qualità di agente della polizia penitenziaria, il Giudice si rifà alla Cassazione Civile, sentenza n. 18177 per la quale i genitori della persona deceduta in conseguenza dell’atto illecito, per la liquidazione del danno patrimoniale futuro, va provato che il figlio deceduto avrebbe verosimilmente contribuito ai bisogni della famiglia. Pertanto, nel caso di specie, poiché nessuna prova è stata fornita, il Tribunale decide di non accogliere la domanda respingendo altresì la richiesta del danno derivante dalla distruzione del ciclomotore e provvede a condannare in solido tra loro, il conducente della vettura, il comune di Casteldaccia e la Fondiaria Sai ass.ni S.p.A. in qualità di impresa designata dall’ISVAP al risarcimento danni richiesto dai familiari della vittima.

Mimmo Carola

Pubblicità

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui