C’erano una volta i parcheggiatori abusivi (breve nota in margine alla L. 132/2018).
Con la Legge 132/2018 si è modificato anche il codice della strada. Intervento di modifica abbastanza massiccio, che in buona parte attinge la misura cautelare del sequestro amministrativo e la sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo, oltre che i temi (convulsi quanto fondoniescamente chiacchierati sul web) della “esterovestizione” dei veicoli etc….
Nel novero di ciò che definiamo “etc….” ritroviamo anche il tanto e troppe volte inutilmente modificato comma 15 bis dell’art. 7, dedicato a quelli che una volta chiamavamo “parcheggiatori abusivi” (Cfr. art 21 sexies del D.L 113/2018, conv. Dalla L. 132/2018).
Tanto per cominciare, questa è la novella:
Art. 7 comma 15 bis, fino al 03/12/2018 | Art. 7 comma 15 bis, a decorrere dal 04/12/2018 |
15-bis. Salvo che il fatto costituisca reato, coloro che esercitano abusivamente, anche avvalendosi di altre persone, ovvero determinano altri ad esercitare abusivamente l’attivita’ di parcheggiatore o guardiamacchine sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 3.500. Se nell’attivita’ sono impiegati minori, o nei casi di reiterazione, la sanzione amministrativa pecuniaria e’ aumentata del doppio. Si applica, in ogni caso, la sanzione accessoria della confisca delle somme percepite, secondo le modalita’ indicate al titolo VI, capo I, sezione II” |
15-bis. Salvo che il fatto costituisca reato, coloro che esercitano senza autorizzazione, anche avvalendosi di altre persone, ovvero determinano altri ad esercitare senza autorizzazione l’attivita’ di parcheggiatore o guardiamacchine sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 771 ad euro 3.101. Se nell’attivita’ sono impiegati minori, o se il soggetto e’ gia’ stato sanzionato per la medesima violazione con provvedimento definitivo, si applica la pena dell’arresto da sei mesi a un anno e dell’ammenda da 2.000 a 7.000 euro. E’ sempre disposta la confisca delle somme percepite, secondo le modalita’ indicate al titolo VI, capo I, sezione II |
Gli addetti ai lavori ricorderanno che il testo oggi “battuto in breccia” era figliolanza della Legge 48/2017, che portò a conversione definitiva (con emendamenti) il D.L. 14/2017, rubricato alla voce “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città”.
Molti ricorderanno che si trattò di una modifica del tutto insignificante e dovuta solo al fatto che il Parlamento dovesse “fingere” di accorgersi solo nel 2017 dell’esistenza del “parcheggiatori abusivi”, sebbene di ciò si fosse tutti ben consapevoli da lunghissimi anni, atteso che il comma 15 bis nell’articolo 7 del CdS già esisteva da anni (anch’esso inutilmente).
Ora, non è che ci si voglia solo lasciare andare alla critica verso il Legislatore che, a modo suo, fa quel che può; tuttavia mi pare evidente che, mettendo le mani per la terza volta su questo testo di legge, non abbia fatto altro che rendere palese a tutti che siamo al cospetto di una nuova “finta di corpo”.
Probabilmente la strada per arginare il fenomeno non è quella della sanzione, amministrativa o penale essa sia. Che in determinate zone della nazione il fenomeno assuma contorni chiaramente criminali (es: associazione per delinquere finalizzata alla estorsione aggravata e continuata) è di totale evidenza, come dimostrano i fatti di cronaca napoletana degli ultimi giorni; tuttavia non sono estemporanee sanzioni amministrative (che come nel caso dell’articolo 116 comma 15 diventano penali in caso di reiterazione specifica) che possono risolvere il problema, se non a costo di una dedizione assoluta e continua (quindi impossibile) delle forze di polizia a smantellare questo fenomeno di sottobosco similcriminale, a confine con l’accattonaggio, la mendicità, il semplicemente brutto e sporco.
In altri contesti ed in altre occasioni mi dedicherò all’esame giuridico della novella, almeno con riguardo ai seguenti aspetti:
- a) Che senso va dato alla mutata locuzione (da “abusivamente” a “senza autorizzazione”) che va a comporre la componente oggettiva della condotta?
- b) Che efficacia giuridica (e quali parallelismi logici si possono fare con l’art. 116 comma 15 del CdS) va riconosciuta al diritto penale che nasce dalla reiterazione dell’illecito amministrativo (“Se nell’attivita’ sono impiegati minori, o se il soggetto e’ gia’ stato sanzionato per la medesima violazione con provvedimento definitivo, si applica la pena dell’arresto da sei mesi a un anno e dell’ammenda da 2.000 a 7.000 euro”)?
- c) Quale critica alla polizia locale sottende la trasformazione del richiamo alla confisca nei termini di doverosità insiti nella locuzione di apertura dell’ultimo periodo del comma in esame (“E’ sempre disposta”)?
Insomma, i parcheggiatori abusivi non esistono più; ora esistono quelli che operano senza autorizzazione; c’è da aspettarsi che qualcuno si presenti in comune per chiedere l’autorizzazione a questo punto… ciò con non pochi imbarazzo per tutti…. Legislatore compreso.
In conclusione, giova ricordare anche che contro i “parcheggiatori” manco il foglio di via funziona più: In tema di misure di prevenzione, l’ordine del Questore, contenuto nel c.d. foglio di via obbligatorio, deve essere adottato in presenza dei presupposti normativi e, segnatamente, emesso nei confronti di un soggetto appartenente ad alcuna delle categorie di cui all’art. 1, legge n. 1423/1956 (oggi, d. lgs. n. 159/2011) e di cui sia stata esplicitata e motivata con adeguate argomentazioni fondate su concreti elementi di fatto, la sua pericolosità (Cass. pen., sez. F, sentenza 4 dicembre 2018, n. 54155). La Corte Suprema, in particolare, in una fattispecie nella quale l’imputato era stato destinatario del c.d. foglio di via emesso dal Questore, il quale aveva valorizzato, pressoché esclusivamente, l’attività di parcheggiatore abusivo esercitata dal soggetto, ha accolto la tesi difensiva – secondo cui detto provvedimento non poteva ritenersi “legalmente dato” e doveva essere disapplicato dal Giudice penale – rilevando, da un lato, che nel caso di specie trovava applicazione l’art. 9 L. n. 689/81, in quanto la condotta del parcheggiatore abusivo è sanzionata in via amministrativa dall’art. 7, comma 15-bis, C.d.S., norma speciale che esclude il carattere delittuoso di quell’attività e, dall’altro, che, di conseguenza, atteso che il fatto su cui si fondava il provvedimento del Questore non è previsto dalla legge come reato, detto provvedimento non poteva ritenersi “legalmente dato” e doveva essere disapplicato dal Giudice penale, anche perché non risultavano emersi aliunde elementi sintomatici di pericolosità, men che meno con carattere di attualità, considerato che i precedenti valorizzati nel provvedimento amministrativo risultavano alquanto risalenti.