I centurioni battono Cesare: almeno in via cautelare.

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Con ordinanza sindacale, n. 122 dell’1.12.2016, Roma Capitale ha disposto il divieto in un’ampia zona, costituente praticamente tutto il Centro storico di Roma, “di qualsiasi attività che prevede la disponibilità di essere ritratto come soggetto di abbigliamento storico, in fotografie o filmati, dietro corrispettivo in denaro”.

Praticamente, i figuranti vestiti da centurioni sono stati cacciati dal centro storico, per ragioni più o meno condivisibili (a seconda dei punti di vista).

L’Associazione Centurioni Artisti di Strada ha impugnato tale provvedimento al TAR Lazio, avendo buona sorte, in fase cautelare, tanto in attesa del giudizio di merito.

Con Ordinanza Collegiale del 26 aprile 2017 n°2012, il TAR Lazio ha disposto la sospensione del predetto provvedimento sulla base dei seguenti motivi:

“… le ordinanze contingibili ed urgenti rappresentano il rimedio approntato dall’ordinamento per far fronte a situazioni di emergenza impreviste; … che deroghe alla normativa primaria, da parte delle autorità amministrative munite di potere di ordinanza, sono consentite solo se «temporalmente delimitate» (ex plurimis, sentenze n. 127 del 1995, n. 418 del 1992, n. 32 del 1991, n. 617 del 1987, n. 8 del 1956) e, comunque, nei limiti della «concreta situazione di fatto che si tratta di fronteggiare» (Corte Cost., sentenza n. 115 del 2011); … nel caso di specie, gli episodi richiamati nelle relazioni depositate in atti, non appaiono di entità tale da configurare una vera e propria “emergenza”, non altrimenti fronteggiabile (cfr. Cons. St., sez. III, sentenza n. 2697 del 29.5.2015) e non giustificano, pertanto, il divieto indiscriminato e più volte reiterato, di svolgere un’attività lecita e comunque avente caratteristiche analoghe a quella dei c.d. “artisti di strada”, oggetto di specifica regolamentazione da parte di Roma Capitale; … permane tuttora il dovere dell’amministrazione di adottare la disciplina organica anche dell’attività svolta dai c.d. centurioni, la quale richiede, quantomeno, il rilascio di un previo titolo autorizzativo;…. è emerso come l’iter di approvazione di siffatta regolamentazione, non sia stato nemmeno avviato”.

Ennesimo esempio di uso improprio del potere di ordinanza.

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