“Cassazione: non è reato mostrare il lato B”

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Indossare un abbigliamento succinto che faccia vedere i glutei e gli indumenti intimi  non può integrare offesa alla pubblica decenza se non vi sono anche comportamenti che possano, in concreto, arrecare offesa alla collettività.

Singolare decisione della Suprema Corte di Cassazione, III Sezione Penale, che con la sentenza n. 22475 del 21.10 2014, ha stabilito che non è configurabile la violazione dell’art. 726 del C. p. per una donna che, nell’evidente esercizio della prostituzione, su una pubblica strada si alzi la gonna, fino a mostrare i glutei.

Secondo i giudici ermellini la donna con tali abiti succinti e, soprattutto, con la esibizione del “lato B” e biancheria intima teneva una condotta finalizzata all’adescamento di soggetti interessati, nell’esercizio dell’attività di prostituzione, senza mettere in atto comportamenti tali da offendere la “pubblica decenza”.

L’interessata era stata denunciata per violazione dell’art. 726 del C. p. da un pattuglia di agenti che l’avevano vista, in abiti succinti, mettere in mostra i glutei lungo una strada della periferia di Bologna, frequentata da prostitute, per attirare clienti.

Condannata dal Giudice di Pace della città felsinea, con sentenza del 13.11.2012, all’ammenda di € 900 per aver compiuto atti contrari alla pubblica decenza, la donna propose ricorso per l’annullamento di tale sentenza, ritenendo che il solo vestire in abiti succinti non potesse integrare la violazione della offesa alla pubblica decenza.

La Suprema Corte, con la sentenza in esame, ha accolto la doglianza assolvendo la donna dal reato a lei ascritto.

Hanno ritenuto, infatti, i giudici che l’abbigliamento indossato dalla donna, ancorché succinto, assolveva solo a rendere palese l’attività di meretricio e ad adescare clienti, non essendo stati evidenziati comportamenti tesi ad arrecare concretamente offesa al “bene giuridicamente tutelato” della pubblica decenza, “in modo da suscitare nell’uomo medio del tempo presente e in relazione al contesto spazio – temporale della condotta, un senso di riprovazione, disgusto o disagio”.

In allegato copia della sentenza

 

                                                                                  C. te a. r. Dr. Michele Pezzullo

 

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